Carenza di interesse attuale per sopravvenuta scarcerazione e giudicato (Cass. pen. Sez. 3 n. 5785 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza cautelare è inammissibile per carenza di interesse attuale quando, dopo la sua proposizione, gli indagati siano stati scarcerati e il procedimento a loro carico si sia concluso con sentenza passata in giudicato, poiché dall’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare alcun effetto pratico favorevole. La sopravvenuta carenza di interesse, quando correlata a cause non imputabili al ricorrente (nella specie, la ritardata trasmissione degli atti), non determina la soccombenza e quindi non comporta la condanna alle spese processuali né al pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa aveva rigettato le istanze di perdita di efficacia delle misure cautelari disposte nei confronti di due indagati per reati in materia di sostanze stupefacenti. L’ordinanza del 16 aprile 2018 era stata confermata dal Tribunale di Firenze, che l’8 giugno 2018 aveva rigettato gli appelli cautelari.
Avverso tale ordinanza, notificata il 5 luglio 2018, gli indagati proponevano congiuntamente ricorso per cassazione, depositato il 7 agosto 2018, deducendo un unico motivo: la violazione degli artt. 297 e 303, comma 3, cod. proc. pen. per la mancata retrodatazione dell’inizio della decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare in carcere. Il ricorso, però, era pervenuto alla Corte di cassazione solo il 3 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che nel corso del tempo erano intervenuti due eventi decisivi: la scarcerazione dei ricorrenti e la definizione del procedimento a loro carico con sentenza passata in giudicato. Da ciò discende la carenza di interesse attuale a ottenere una decisione sul ricorso cautelare, dal cui eventuale accoglimento non potrebbe comunque conseguire alcun effetto pratico favorevole. In applicazione di tale principio, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, richiamando il precedente di Sez. 6, n. 1259 del 1993.
La Corte ha poi affrontato il profilo delle conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità. Ha escluso che i ricorrenti potessero essere considerati soccombenti, nonostante l’esito negativo del giudizio, in ragione del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso e della sua ritardata trasmissione alla Corte di cassazione. L’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ha precisato il Collegio, non determina la soccombenza e la condanna alle spese quando il venir meno dell’interesse sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell’impugnazione non imputabili ai ricorrenti.
Nella specie, la causa era individuata proprio nella ritardata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. A sostegno di questa conclusione, la Corte ha richiamato i precedenti di Sez. 2, n. 4452 del 2019 e Sez. 1, n. 13607 del 2010, relative a fattispecie di sopravvenuta scarcerazione dell’indagato. Non sussistendo i presupposti per la condanna alle spese né per il pagamento di alcuna somma in favore della Cassa delle Ammende, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi senza condanna dei ricorrenti.
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Nota della Redazione
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