Ricorso inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti processuali (Cass. civ. Sez. III n. 3046 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., quando l’esposizione dei fatti sostanziali e processuali è lacunosa e non consente alla Corte di percepire con immediatezza il fatto di causa e lo svolgimento del processo. Il requisito di contenuto-forma non distingue tra esposizione del tutto omessa e meramente insufficiente: la sanzione scatta anche quando il ricorso non permette di valutare se la questione sia ancora viva o preclusa dal giudicato interno. Il giudizio di legittimità è a critica vincolata e non può essere trasformato in una ricerca officiosa dei fatti rilevanti, impropriamente addossata alla Corte.

Il Fatto

Il ricorrente propose opposizione all’intimazione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione per il recupero di sanzioni da violazioni del codice della strada, irrogate da un Comune e da un’Unione di Comuni, deducendo la mancata notifica dei verbali sottostanti e la prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981. Il Giudice di pace dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione, non proposta nei trenta giorni dalla notifica dell’intimazione. Il Tribunale rigettò l’appello, ravvisando la genericità del motivo sulla prescrizione e la mancata argomentazione sulla tempestività dell’opposizione.

Avverso la sentenza di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla omessa pronuncia sulla prescrizione, sulla violazione dei massimi tariffari nelle spese e sulla ritenuta genericità del motivo d’appello. Ha resistito con controricorso l’agente della riscossione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del ricorso, ritenendolo assorbito dal vizio di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis. Il giudizio di cassazione è qualificato come impugnazione a critica vincolata: il ricorrente deve individuare specifici vizi di legittimità tra quelli elencati dall’art. 360, comma 1, c.p.c., rispettando i requisiti di contenuto-forma degli artt. 365 e 366 c.p.c.

Tale onere non risulta assolto. L’esposizione dei fatti processuali e sostanziali è definita lacunosa: non vi è certezza sull’esatto perimetro delle doglianze, poiché il ricorso descrive in modo sommario l’atto introduttivo e indica nove cartelle, mentre dallo stralcio riportato nel controricorso emergerebbe che le doglianze erano limitate a tre cartelle, a fronte di sedici complessivamente richiamate nell’intimazione.

La Corte richiama la funzione del requisito, già chiarita da Cass. n. 593/2013: esso serve a far percepire con immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento processuale, così da rendere comprensibile il senso dei motivi. Richiama altresì Cass. n. 15445/2023, condivisa integralmente, e Cass. n. 1959/2004, secondo cui non si distingue tra esposizione omessa o insufficiente, nonché Cass. n. 1296/2017, per cui il ricorso è inammissibile quando non consente di valutare se la questione sia ancora viva.

Il Collegio valorizza anche la giurisprudenza sovranazionale, richiamando Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia, nella lettura delle Sezioni Unite n. 8950/2022 e di Cass. n. 12481/2022. La tecnica espositiva adottata rende particolarmente indaginosa l’individuazione delle questioni, investendo la Corte di una ricerca e selezione dei fatti che non le compete, come già rilevato dalle Sezioni Unite n. 16628/2009.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’agente della riscossione e nulla nei confronti degli intimati non costituiti. La Corte dà atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, con obbligo di versamento del contributo unificato ulteriore se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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