Inammissibile il ricorso che sollecita una lettura alternativa del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 32094 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione e il travisamento della prova dedotti con ricorso per cassazione non sono consentiti in sede di legittimità quando tendano a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Il controllo di legittimità si arresta di fronte a una motivazione esente da vizi logici e giuridici, che abbia esplicitato le ragioni del convincimento. È parimenti inammissibile il motivo che, in presenza di apparato motivazionale logico e argomentato, si ponga come mera reiterazione delle censure già formulate in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per i reati di art. 635, comma secondo, cod. pen. e di art. 582 cod. pen., con sentenza confermata in secondo grado dalla Corte d’appello. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di danneggiamento, con contestuale travisamento della prova, e con il secondo motivo il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di lesioni.

La questione approda davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente sollecita una diversa lettura del materiale probatorio, già valutato in modo conforme nei due gradi di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo rilevando che la doglianza, incentrata sul vizio di motivazione e sul travisamento della prova in relazione all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 635, comma secondo, cod. pen., non è consentita in sede di legittimità. Il ricorso tende, infatti, a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli seguiti dal giudice di merito.

Il giudice di appello ha offerto una motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitando le ragioni del proprio convincimento. La Corte richiama in particolare le pagine della sentenza impugnata dedicate all’elemento soggettivo, con riferimento al movente e alla deposizione del testimone oculare della condotta di danneggiamento.

Quanto al secondo motivo, relativo al vizio di motivazione sulla penale responsabilità per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., la Corte lo ritiene non consentito in sede di legittimità perché totalmente reiterativo. La motivazione impugnata è logica e argomentata, priva di aporie, e il ricorrente non si confronta con essa, essendosi già in appello rilevata l’aspecificità del motivo.

La Corte richiama il portato delle dichiarazioni testimoniali e il riscontro della documentazione medica acquisita, evidenziando l’applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità. A sostegno del proprio orientamento cita i precedenti Sez. 3, n. 18521 del 2018, Sez. 5, n. 15041 del 2018, Sez. 4, n. 1219 del 2017 e Sez. 5, n. 48050 del 2019 sul primo motivo, nonché Sez. 2, n. 27816 del 2019 e Sez. 3, n. 44882 del 2014 sul secondo.

La Corte rileva infine la tardività della memoria difensiva depositata prima dell’udienza. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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