Bancarotta documentale: occultamento e fraudolenta tenuta sono fattispecie autonome (Cass. pen. Sez. VII n. 30533 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, l’occultamento delle scritture contabili e la loro fraudolenta tenuta costituiscono fattispecie autonome e alternative all’interno della previsione dell’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. L’occultamento, consistente nella fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari, anche nella forma dell’omessa tenuta, richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. La fraudolenta tenuta integra invece un’ipotesi a dolo generico, che presuppone un accertamento sui libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati. Il dolo specifico può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda gestionale e dalle circostanze che colorano di fraudolenza il fatto.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d’appello di Bari, giudicando in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Sez. V di questa Corte, ha confermato l’affermazione di responsabilità.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi che il Collegio ha esaminato congiuntamente per la connessione logica delle questioni. La difesa ha inoltre depositato memoria. La questione centrale riguarda il rispetto dei limiti del giudizio di rinvio e la corretta individuazione dell’elemento soggettivo del reato.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII muove dal principio consolidato secondo cui l’occultamento delle scritture contabili costituisce fattispecie autonoma rispetto alla fraudolenta tenuta. La prima richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e si realizza nella fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari, anche omettendone la tenuta. La seconda integra un’ipotesi a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 33114 del 08/10/2020.
Su questa base il Collegio esclude la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. Il giudice del rinvio si è mosso entro l’alveo tracciato dalla sentenza rescindente, che aveva invitato a scrutinare i motivi di appello alla stregua di tale principio.
La Corte passa poi all’elemento soggettivo. Il giudice di rinvio ha individuato più elementi di fatto a sostegno del dolo specifico: una serie sistematica di prelievi in contanti dal conto della società, ammanchi di merce con assenza di giacenze di magazzino e uno stato passivo rilevante. Tali dati, secondo la Sez. V n. 10968 del 31/01/2023, consentono di desumere lo scopo di recare danno ai creditori dalla complessiva ricostruzione della vicenda.
Il Collegio precisa che le circostanze del fatto colorano di specificità l’elemento soggettivo, ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali. I due motivi risultano pertanto manifestamente infondati.
Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in rapporto alle questioni dedotte e ai profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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