Inammissibile il ricorso che propone una lettura alternativa del merito (Cass. pen. Sez. II n. 4776 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità e manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che censuri la sentenza di appello senza un effettivo confronto con la sua motivazione, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie. Nel giudizio di legittimità è preclusa ogni nuova valutazione degli elementi acquisiti da contrapporre a quella del giudice di merito, non essendo consentita una diversa ricostruzione storica dei fatti né un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. La mera riproposizione di doglianze già esaminate e risolte, in assenza di illogicità della motivazione, integra un motivo non consentito perché versato in fatto. Analoga sorte spetta alla censura sul trattamento sanzionatorio quando si risolva in una richiesta di rivalutazione della congruità della pena, in assenza di arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, ad esito di giudizio abbreviato, per il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen. La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa indicazione delle conclusioni delle parti e della richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 512-bis cod. pen., l’erronea applicazione della norma incriminatrice, il travisamento fattuale e documentale, la mancanza di prova sull’elemento soggettivo e l’eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché articolato su motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. Il primo e il secondo motivo, relativi all’omessa trascrizione delle conclusioni e all’omessa motivazione sul rigetto della riqualificazione, sono stati ritenuti aspecifici: le conclusioni risultano esplicitamente richiamate in sentenza mediante il rinvio al verbale di udienza, atto mai contestato nella sua portata, senza che emerga alcuna nullità. Il giudice di appello ha argomentato in senso conforme al primo giudice sulla piena riferibilità della condotta al ricorrente.
Il terzo e il quarto motivo sono stati giudicati non consentiti, perché evidentemente versati in fatto e privi di reale confronto con la motivazione della Corte territoriale. Quest’ultima ha ricostruito la condotta, la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici del reato, con particolare riguardo all’elemento soggettivo, sulla base delle indagini e del materiale documentale acquisito nel rito abbreviato.
La Corte ha ribadito il principio per cui la difesa non può limitarsi a proporre una lettura alternativa dell’insieme degli elementi acquisiti. È preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella del giudice di merito, sia pure anch’essa logica, o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. Sul punto la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. 2, n. 42046 del 17.07.2019, Sez. 3, n. 18521 dell’11.01.2018, Sez. 5, n. 15041 del 24.10.2018 e Sez. 4, n. 1219 del 14.09.2017.
Il quinto motivo, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, è stato ritenuto generico e non consentito per l’atecnicità della doglianza e il riferimento aspecifico al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha motivato in senso conforme al primo giudice, senza illogicità o aporie e senza violazione di legge. La determinazione della pena non è sindacabile in assenza di arbitrio o di ragionamento illogico, come affermato in Sez. 2, n. 17347 del 26.01.2021.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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