Annullamento dell’affidamento in prova e cessazione della misura senza rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 2180 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento da parte della Corte di cassazione dell’ordinanza di concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, disposto ai sensi dell’art. 98, comma 8, d.P.R. n. 230 del 2000, determina la cessazione dell’esecuzione della misura alternativa senza distinzione tra annullamento con o senza rinvio. La permanenza degli effetti di un provvedimento annullato costituisce una deroga ai principi generali e, come tale, richiede un’espressa previsione legislativa: ne costituiscono esempi l’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. in tema di misure cautelari coercitive e l’art. 51-ter, comma 2, Ord. pen. per la sospensione cautelare delle misure alternative. Non è ravvisabile in tale disciplina una violazione del principio di inderogabilità del trattamento, atteso che la misura può essere nuovamente disposta all’esito del giudizio di rinvio.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva concesso all’interessato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale. Avverso tale provvedimento, la Corte di cassazione aveva disposto l’annullamento con rinvio, determinando il ripristino della misura previgente della semilibertà. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma emetteva, in data 2 dicembre 2024, l’ordine di esecuzione volto a dare attuazione a tale ripristino.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia, che aveva rigettato l’istanza di contestazione dell’ordine di esecuzione, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due distinti motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen., sostenendo che la competenza a conoscere della validità dell’ordine di esecuzione spettasse al Giudice dell’esecuzione e non al Tribunale di sorveglianza. La Corte ha ritenuto il motivo generico, rilevando come l’ordine di esecuzione avesse ad oggetto il ripristino della semilibertà, misura rientrante nella competenza del Tribunale di sorveglianza. Quest’ultimo, pertanto, aveva correttamente verificato in via incidentale l’esistenza e la validità dell’atto impugnato.

Il secondo motivo concerneva l’interpretazione dell’art. 98, comma 8, d.P.R. n. 230 del 2000. La difesa sosteneva che l’ordinanza di concessione dell’affidamento, ancorché annullata con rinvio, avrebbe dovuto conservare i propri effetti fino al giudizio rescissorio, sul presupposto che solo l’annullamento senza rinvio avrebbe efficacia demolitoria. La Corte ha respinto tale ricostruzione, osservando che la norma citata prevede la cessazione dell’esecuzione della misura in caso di annullamento da parte della Cassazione, senza operare distinzioni in relazione al tipo di annullamento disposto.

La Corte ha inoltre escluso che possa desumersi un principio generale di conservazione degli effetti dei provvedimenti annullati con rinvio per carenze motivazionali. I casi in cui il legislatore ha previsto la permanenza di una misura annullata, come quello delle misure cautelari coercitive di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. e della sospensione cautelare di cui all’art. 51-ter, comma 2, Ord. pen., costituiscono deroghe espresse ai principi generali, giustificate da specifiche esigenze di salvaguardia. Tali deroghe non sono estensibili in via analogica alla diversa ipotesi dell’affidamento in prova.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 27, comma 3, Cost., la Corte ha escluso che la cessazione della misura integri un’indebita regressione trattamentale, trattandosi di situazione diversa dalla successione di norme penitenziarie nel tempo. L’affidamento in prova, infatti, potrà essere nuovamente disposto in esito al giudizio di rinvio, non residuando alcun pregiudizio definitivo per la posizione del condannato. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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