Inammissibile il ricorso se manca l’avviso di ricevimento della notifica (Cass. civ. Sez. V n. 1978 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non è depositato l’avviso di ricevimento che attesta il perfezionamento della notificazione dell’atto introduttivo alla parte pubblica. La sola ricevuta di spedizione, allegata all’originale notificato, non dimostra l’avvenuta rituale notificazione. In mancanza dell’avviso di ricevimento, e non ricorrendo alcuna delle altre possibilità ammesse per attestare la notificazione, il ricorso è inammissibile anche se la parte si è difesa personalmente e ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte pubblica.

Il Fatto

Il contribuente, esercente una professione intellettuale, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva respinto l’appello dell’Ufficio, disponendo però la compensazione delle spese di giudizio. La vertenza ha ad oggetto una cartella esattoriale emessa per Iva, Irpef e Irap per l’anno 2003, proseguita poi limitatamente all’Irap, già interamente corrisposta dal contribuente per gli altri due tributi.

Il ricorrente deduce l’insussistenza del presupposto impositivo dell’Irap, per difetto di una stabile organizzazione e per non poter la stessa fondarsi sulla corresponsione di compensi ad altri professionisti esercenti in via autonoma. Rappresenta che la fattispecie è già stata scrutinata due volte dalla Corte, con accoglimento dei ricorsi e rinvio alla Commissione Tributaria regionale in diversa composizione. L’Amministrazione finanziaria rimane intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione pregiudiziale di rito. Non risulta agli atti l’avviso di ricevimento che attesta il perfezionamento della notificazione del ricorso alla parte pubblica.

Il Collegio rileva che la parte contribuente ha allegato le ricevute di spedizione all’originale notificato, ma non ha indicato, fra i documenti offerti, le ricevute di ricevimento. La prova della notificazione non può dunque dirsi raggiunta.

La Corte verifica che non ricorre alcuna delle altre possibilità ammesse per attestare l’avvenuta rituale notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, richiamando sul punto Cass. S.U. n. 10648/2017.

Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La questione di merito relativa al presupposto dell’Irap e alla stabile organizzazione resta così assorbita dalla statuizione processuale, senza che il Collegio ne esamini il fondamento.

Quanto alle spese, la Corte non provvede in assenza di attività difensiva della parte pubblica. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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