Rimborso TARSU e atti impugnabili: il diniego non meramente confermativo (Cass. civ. Sez. 5 n. 9339 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario, costituisce atto autonomamente impugnabile, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, il diniego di rimborso che non sia meramente confermativo di un precedente provvedimento, ma pervenga ad una conferma a seguito di un supplemento istruttorio e contenga un’autonoma rivalutazione dell’istanza originaria. È invece meramente confermativo, e non impugnabile, il diniego con cui l’amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento, senza nuova istruttoria e nuova motivazione. Il principio di definitività dell’atto impositivo non impugnato non opera in difetto di preventiva notifica di un atto tipico ad impugnazione necessaria, come nel caso di pagamento spontaneo sulla base di avvisi c.d. bonari. In tale evenienza, l’istanza di rimborso è proponibile e il suo diniego è impugnabile.

Il Fatto

La società contribuente presentava al Comune un’istanza di rimborso parziale delle somme versate tra il 2004 e il 2013 a titolo di TARSU o TARES, sostenendo che gli importi corrisposti erano stati calcolati in base ad una tariffa non conforme all’art. 68 del d.lgs. n. 507/1993.

Il Comune rigettava l’istanza. La società impugnava il diniego dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, su impugnazione dell’ente locale, dichiarava invece inammissibile il ricorso introduttivo, ritenendo che, non avendo il contribuente impugnato i relativi atti impositivi, ormai definitivi, non potesse rimettere in discussione la propria obbligazione tramite l’impugnazione del diniego di rimborso.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, contestando che la sentenza abbia ritenuto inammissibile il ricorso contro il diniego di rimborso. La Corte ha ritenuto il motivo fondato.

Il Supremo Collegio richiama il principio per cui è impugnabile il diniego di rimborso che, non essendo meramente confermativo, reca un’autonoma rivalutazione dell’istanza basata su un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto. Ricorre invece l’atto meramente confermativo quando l’amministrazione, senza nuova istruttoria, dichiari l’esistenza di un precedente provvedimento.

Nella specie, i pagamenti risultavano effettuati sulla base di avvisi c.d. bonari, rispetto ai quali il contribuente ha la facoltà, e non l’obbligo, di proporre impugnazione. La Corte esclude l’applicabilità del principio della definitività dell’atto impositivo, difettando la preventiva notifica di un atto tipico ad impugnazione necessaria. Non è pertanto applicabile il principio delle Sezioni Unite n. 2870 del 2009, richiamato dalla CTR, che concerne il rifiuto di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo.

La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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