Trasferimento d’azienda in amministrazione straordinaria: deroga alla continuità solo se liquidatoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1979 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel trasferimento d’azienda intervenuto nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria con programma di prosecuzione dell’attività, l’accordo sindacale non può derogare al principio di continuità dei rapporti di lavoro di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE e all’art. 2112 cod. civ. La deroga è consentita, in conformità all’art. 5, n. 1, della direttiva, solo nelle procedure concorsuali o di insolvenza analoghe finalizzate alla liquidazione dei beni. L’art. 47, comma 4 bis, legge n. 428/1990 va pertanto interpretato in senso conforme al diritto dell’Unione, restando ammesse solo modifiche delle condizioni di lavoro volte a salvaguardare i livelli occupazionali. L’art. 5, comma 2 ter, d.l. n. 347/2003 si applica esclusivamente alle imprese operanti nel settore del trasporto aereo.
Il Fatto
Una dirigente di primo livello di una struttura ospedaliera romana lamentava di essere stata esclusa dal trasferimento del proprio rapporto di lavoro alla società subentrante nella gestione del complesso ospedaliero. L’operazione era stata realizzata nell’ambito dell’amministrazione straordinaria della proprietaria dell’ospedale, con accordi sindacali che avevano previsto il passaggio dei rapporti in deroga all’art. 2112 cod. civ.
La lavoratrice, inserita nell’elenco dei dirigenti trasferiti in tutti i casi tranne il suo, agiva in giudizio per rivendicare la prosecuzione del rapporto alle dipendenze della cessionaria. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello la accoglieva, dichiarando il diritto al trasferimento e condannando la società alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate. La società proponeva ricorso per cassazione, cui resistevano la lavoratrice e un’ulteriore controricorrente con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 2 ter, d.l. n. 347/2003. Pur riconoscendo che la norma individua il proprio campo applicativo anche mediante un criterio soggettivo riferito alle imprese operanti nei servizi pubblici essenziali, i giudici rilevano che essa contiene un secondo criterio, di tipo teleologico, legato agli ammortizzatori sociali previsti dall’art. 1-bis, comma 1, d.l. n. 249/2004, esclusivamente destinati ai vettori aerei. La concorrenza dei due criteri impone di restringere la portata del primo: la disposizione si applica quindi solo alle imprese del trasporto aereo. Il richiamo all’interpre||DSML|| parameter>
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Nota della Redazione
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