Rivalutazione contributiva amianto e limite delle 2080 settimane (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8343 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, non spetta a chi abbia già raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane di contribuzione. Il giudicato formatosi sul riconoscimento del diritto alla rivalutazione non comporta la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge. Il beneficio può operare solo in aumento e non in sostituzione della contribuzione già accreditata. È invece fondata la censura avverso la condanna alle spese dei gradi di merito pronunciata in violazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., quando la dichiarazione di esenzione sia stata ritualmente formulata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno ha accolto il gravame dell’INPS, riformando la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva parzialmente accolto le domande del lavoratore. Questi aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, chiedendo la rideterminazione del trattamento pensionistico e la corretta distribuzione della contribuzione rivalutata tra le quote A e B della pensione. La corte territoriale ha rigettato le domande ritenendo che il beneficio non potesse essere riconosciuto a chi aveva già raggiunto il massimo di contribuzione. Il lavoratore ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, è infondato. La Cassazione osserva che la motivazione impugnata, pur incompleta su alcuni dati, è comunque intellegibile nella sua ratio decidendi, essendo basata sulla violazione del limite delle 2080 settimane.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta proprio il limite delle 2080 settimane. La Corte richiama i principi espressi da Cass. n. 31559/2025, in una vicenda sovrapponibile, e i precedenti ivi citati. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudicato sul diritto alla rivalutazione non indica le modalità con cui la provvista contributiva genera una diversa misura della pensione. La maturazione del diritto non comporta una riliquidazione oltre il limite di legge, estraneo all’oggetto del giudicato sull’an, restando autonomo l’accertamento del quantum.
La Suprema Corte ribadisce che la maggiorazione contributiva, dovuta all’esposizione ad amianto, assolve la funzione di agevolare il conseguimento della pensione ed è ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto le 2080 settimane di contribuzione. L’assicurato non può ricercare il sistema di calcolo più vantaggioso, applicando la neutralizzazione per escludere i periodi meno favorevoli, né può sostituire la contribuzione di minor valore con quella maggiorata. Il beneficio può operare solo in aumento, per colmare eventuali scoperture contributive fino al tetto massimo, non in sostituzione della contribuzione già accreditata.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva già maturato il requisito delle 2080 settimane nel 1994, in data antecedente all’accertamento del diritto alla rivalutazione. Inoltre, la pretesa redistribuzione del montante tra quota A e quota B non è sorretta da un interesse concreto e attuale, non essendo prospettato alcun beneficio in termini di aumento del rateo pensionistico.
Il terzo motivo è invece fondato. La corte territoriale ha condannato il ricorrente alle spese dei due gradi di merito, nonostante la rituale formulazione della dichiarazione prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. La Cassazione accoglie il motivo, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara il lavoratore esente dal pagamento delle spese. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.