Mobilità tra enti pubblici e inquadramento per equiparazione tabellare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16082 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, disciplinato dall’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, integra una modificazione meramente soggettiva del rapporto, riconducibile alla cessione del contratto di cui agli artt. 1406 ss. cod. civ., e impone la conservazione di anzianità, qualifica e trattamento economico. L’individuazione del trattamento giuridico ed economico va effettuata sulla base dell’inquadramento posseduto presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale del comparto di destinazione. L’equiparazione tra tabelle professionali non postula una corrispondenza meccanica e assoluta, ma un raffronto complessivo delle declaratorie e dei profili dei due sistemi di classificazione, non vincolato alle mansioni concretamente svolte nell’ente di provenienza.
Il Fatto
Un dipendente, già in servizio presso un Comune e transitato per mobilità volontaria presso un’Agenzia fiscale a decorrere dal 1.10.2007, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella seconda area retributiva della fascia F4, con le conseguenti ricadute giuridiche ed economiche. Il Tribunale adito accoglieva la domanda; la Corte di Appello di Milano confermava la decisione, respingendo l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata integrazione del contraddittorio con l’amministrazione di provenienza, esclusa la sussistenza di un litisconsorzio necessario.
L’Agenzia soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo l’erronea qualificazione del rapporto tra la qualifica posseduta e quella attribuita, nonché l’illegittimo ricorso a tabelle astratte di corrispondenza in luogo di una valutazione in concreto delle mansioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso infondato, richiamando il proprio consolidato orientamento in fattispecie analoghe, nel quale si è già respinta la tesi dell’Agenzia secondo cui sarebbe applicabile, in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto, l’art. 17 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002/2005, riferibile al solo accesso “dall’esterno” nell’area. Le pronunce richiamate — Cass. n. 4619/2018, Cass. n. 7652/2019 e Cass. n. 4187/2021 — qualificano il “passaggio diretto” come strumento pubblicistico attuativo del trasferimento del personale, caratterizzato da una modificazione solo soggettiva del rapporto e condizionato dai vincoli di conservazione di anzianità, qualifica e trattamento economico.
Ne deriva che l’individuazione del trattamento applicabile ai dipendenti trasferiti va operata sulla base dell’inquadramento rivestito presso l’ente di provenienza, entro la disciplina del comparto dell’amministrazione cessionaria, tenendo conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, pur all’interno della medesima area, una progressione di carriera. La Corte sottolinea che la stessa attribuzione della posizione retributiva non esprime un mero valore economico, ma è funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area.
Quanto al metodo, la Corte ribadisce che spetta al giudice del merito la classificazione della posizione corrispondente a quella rivestita nell’inquadramento precedente (Cass. n. 4619/2018, Cass. n. 1249/2015, Cass. n. 24231/2010). Il termine equiparazione, riferito alle tabelle professionali, rimanda a un raffronto complessivo delle declaratorie o dei profili, stante l’esigenza di un raccordo — e non di una semplice giustapposizione — tra i diversi modelli di classificazione propri del sistema di provenienza e di quello di destinazione.
Da tale ricostruzione consegue che il giudizio di comparazione tra posizioni professionali non può ritenersi vincolato alla necessaria corrispondenza tra le mansioni concretamente svolte nell’ente di provenienza e i profili previsti per l’ente di destinazione. La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, avendo utilizzato la tabella di equiparazione come mero parametro ed effettuato il raffronto complessivo delle declaratorie. Irrilevante resta la questione decisa da Cass. n. 30875/2017, poiché la sentenza impugnata ha accertato che la richiesta di mobilità non era riferita a una specifica vacanza e che l’amministrazione l’aveva accolta senza individuazione del posto da coprire. Il ricorso è dunque rigettato; nessuna statuizione sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, e nessuna applicazione del contributo unificato aggiuntivo, stante l’esonero delle amministrazioni statali.
Nota della Redazione
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