Accertamento al socio per utili extracontabili: la notifica alla società estinta non travolge l’atto se manca il giudicato di merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 12988 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva: il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione di cui all’art. 2495, comma 2, c.c. opera solo se la richiesta di cancellazione è successiva al 13 dicembre 2014. L’avviso di accertamento emesso nei confronti della società di capitali a ristretta base e non notificato alla stessa perché estinta non è opponibile al socio, ma non ne preclude l’accertamento: l’annullamento dell’atto per motivi di rito, non essendo passato in giudicato e non investendo il merito, non rimuove il presupposto della pretesa, sicché il socio può contestare i fatti costitutivi dell’obbligazione. In tema di accertamento dei maggiori ricavi da cessione immobiliare, i soli valori OMI non bastano, ma essi possono essere corroborati da ulteriori indizi, gravi e precisi, quale la caparra versata in misura superiore al prezzo di vendita. Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo se espressamente previsto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società in liquidazione un avviso di accertamento per maggiori ricavi non contabilizzati relativi alla vendita di box auto, e al socio al 90% un distinto avviso ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 917/1986, per il recupero degli utili extracontabili, trattandosi di società a ristretta base partecipativa. La Commissione Tributaria Provinciale annullava l’accertamento societario per intervenuta estinzione della società, ma confermava parzialmente la pretesa verso il socio, ritenendolo responsabile per gli utili di sua pertinenza risultanti dal bilancio di liquidazione. La Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, riteneva legittimo l’accertamento, evidenziando che l’avviso intestato alla società era stato comunque notificato ai soci e che il maggior valore dei beni si fondava non solo sui valori OMI ma anche su altri elementi indiziari. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente chiarito che il processo di cassazione, caratterizzato da impulso d’ufficio, non si interrompe per il decesso della parte, essendo il difensore legittimato a proseguire l’attività processuale per effetto della ultrattività del mandato.
Quanto al primo e secondo motivo, la Corte ha affermato che l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, che differisce per cinque anni gli effetti dell’estinzione della società cancellata dal registro, ha natura sostanziale e non retroattiva, applicandosi solo alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014. Nel caso di specie, essendo la società estinta dal 2008, lo ius superveniens non opera. Tuttavia, ha precisato la Corte, dall’inapplicabilità della norma non discende l’invalidità dell’accertamento notificato al socio: l’annullamento dell’avviso societario per vizi di rito, come l’estinzione anteriore alla notifica, non fa stato nei confronti del socio, perché non implica alcuna verifica sull’inesistenza dell’imponibile non dichiarato. Solo l’annullamento con sentenza passata in giudicato per motivi attinenti al merito rimuove il presupposto della pretesa. Il socio conserva invece la possibilità di contestare tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all’insufficienza dei valori OMI. Richiamato il quadro normativo successivo all’art. 24, comma 5, l. n. 88/2009, che ha ripristinato la presunzione semplice, la Corte ha confermato che il maggior reddito non può fondarsi esclusivamente sullo scostamento tra corrispettivo dichiarato e quotazioni OMI, ma può essere provato anche con un unico elemento ulteriore purché grave e preciso. Nel caso in esame la sentenza impugnata aveva valorizzato plurimi elementi, tra cui la caparra versata in misura superiore al prezzo di vendita e le notizie da un sito web relative a immobili similari, integrando una prova presuntiva ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non essendo stato indicato il fatto storico decisivo omesso, e comunque per la natura non dirimente dell’omesso esame di elementi istruttori, che non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il quinto motivo è stato respinto perché, pur essendo la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. applicabile anche al processo tributario, essa presuppone un rapporto di pregiudizialità tale da poter generare un conflitto di giudicati, ipotesi esclusa nel caso di specie. Infine, il sesto motivo è stato rigettato, atteso che per i tributi non armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo se previsto, e nella specie i destinatari avevano comunque esibito documentazione valutata dall’Ufficio prima dell’emissione dell’avviso.
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