Inammissibile il ricorso che non censura la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6170 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità delle censure. Integra una petizione di principio il motivo che si limiti ad affermare la legittimità di un atto senza addurre alcuna deduzione concreta sull’errata interpretazione o falsa applicazione della fonte contrattuale applicabile. È inammissibile il motivo che prospetti la violazione della disciplina della responsabilità aquiliana allorché il caso riguardi un’ipotesi di risarcimento del danno contrattuale, regolato da fattispecie affatto diverse. L’inammissibilità dei motivi non censuranti la ratio decidendi preclude il riesame dei parametri di liquidazione del danno.

Il Fatto

Il Ministero dell’interno propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, che aveva rigettato il suo gravame nella controversia con il controricorrente. Oggetto del giudizio era l’accertamento dell’illegittimità della sanzione disciplinare della radiazione e cancellazione dall’elenco del personale volontario del comando provinciale dei Vigili del fuoco, oltre al risarcimento del danno derivato dalla sospensione dai richiami nei servizi antincendio.

Il Tribunale aveva annullato la sanzione e condannato le parti convenute al risarcimento. La corte territoriale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli enti diversi dal Ministero e ha confermato nel resto la decisione di primo grado. Il Ministero ricorre con due motivi; il controricorrente resiste con controricorso e le parti depositano memorie illustrative.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 55-bis, comma 9-ter, d.lgs. n. 165/2001, con riferimento alle forme e ai termini del procedimento disciplinare, nonché degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione all’art. 37 del CCNL 1996.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi: la corte territoriale, come il primo giudice, ha ritenuto l’illegittimità della sanzione massima della radiazione quale conseguenza immediata e diretta dell’illegittimità del provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare, disposto dall’ente datore di lavoro al di fuori dei casi consentiti.

Per effetto di tale illegittimità, il periodo di sospensione doveva considerarsi tamquam non esset, con la conseguenza che il termine di un anno tra la contestazione degli addebiti e l’irrogazione della sanzione risultava decorso inutilmente. La corte territoriale ha rilevato che, per sostenere la tempestiva conclusione del procedimento, si sarebbe dovuta previamente affermare la legittimità della sospensione.

Il motivo si risolve in una petizione di principio: il ricorrente sostiene che non fosse necessaria alcuna prova della legittimità della sospensione, intrinseca nel rapporto di servizio con i Vigili volontari, e si limita a una laconica affermazione di rispetto delle disposizioni normative e contrattuali. Nessuna censura concreta viene svolta sull’errata interpretazione dell’art. 37 del CCNL applicabile.

Le stesse considerazioni valgono per il secondo motivo, ove si prospetta la violazione dell’art. 2043 cod. civ. e degli artt. 6 e 11 d.lgs. n. 139/2006, mentre il caso riguarda un’ipotesi di risarcimento del danno contrattuale. Anche qui il motivo non censura la ratio decidendi, che ha liquidato il danno in misura pari alla privazione delle utilità economiche connesse ai richiami in servizio di cui il controricorrente avrebbe fruito senza la sospensione cautelare illegittima. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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