Royalties su marchio incluso nel valore doganale se condizionano la vendita (Cass. civ. Sez. V n. 6166 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dazi doganali, i corrispettivi e i diritti di licenza dovuti dall’importatore per merci recanti un marchio concesso in licenza integrano il valore di transazione, a norma degli artt. 70, 71 e 73 CDU e dell’art. 136 R.Es. UE 2015/2447, quando il loro pagamento costituisce una condizione della vendita delle merci da valutare. Tale condizione sussiste anche quando il beneficiario delle royalties sia soggetto diverso dal venditore materiale, purché il licenziante disponga di un potere di orientamento, di diritto o di fatto, su quest’ultimo, tale da garantire che l’importazione delle merci sia subordinata al versamento del corrispettivo. Il concetto di controllo richiesto dall’art. 127 R.Es. 2015/2447 è più ampio e generico di quello previgente e non postula che il potere di orientamento investa la totalità delle attività del soggetto controllato. Rileva, a tal fine, il controllo sulla qualità e sulla conformità della produzione, funzionale alla tutela del marchio, restando irrilevante il metodo di calcolo del corrispettivo.

Il Fatto

Una società italiana importava abbigliamento e accessori da produttori extraeuropei, tramite un rappresentante doganale, commercializzandoli con un marchio ricevuto in licenza da una società svizzera. L’Agenzia delle dogane, all’esito di verifiche sul contratto di licenza, contestava che il valore dichiarato in dogana non comprendeva il corrispettivo dei diritti di licenza e notificava due avvisi di rettifica e constatazione di illeciti doganali.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva le ragioni delle società e l’appello dell’ufficio era respinto dalla Commissione tributaria regionale, secondo cui non risultavano provati né il pagamento delle royalties come condizione di vendita né un controllo penetrante della licenziante sulla ideazione e produzione della merce. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalle controricorrenti: essa è inammissibile, perché le società non hanno allegato il testo della sentenza invocata, risultando depositata una pronuncia con diverso numero di raccolta generale e con attestazione di impugnazione, non di definitività. In ogni caso, precisa la Corte, quando la controversia sia definita sull’interpretazione di un accordo negoziale e sulla portata di nozioni giuridiche unionali, il giudicato esterno va assimilato agli elementi normativi ed è sempre sindacabile per errori interpretativi; la regola formatasi su operazioni doganali distinte non può trovare meccanica applicazione.

Nel merito il motivo è fondato. La disciplina applicabile è il CDU (Reg. UE 952/2013) e il Reg. di Esecuzione UE 2015/2447. Il valore di transazione di cui all’art. 70 CDU è integrato, ai sensi dell’art. 71 CDU, dai corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci che il compratore deve pagare come condizione della vendita. L’art. 136 R.Es. considera i diritti connessi alle merci quando sono in esse incorporati e ne individua le condizioni di pagamento; l’art. 127 R.Es. definisce il legame tra le persone.

La Corte richiama la giurisprudenza unionale (CGUE in causa C-173/15) secondo cui la condizione di vendita si identifica verificando se il venditore sarebbe disposto a vendere senza il pagamento del corrispettivo, e occorre accertare se la persona legata al venditore eserciti un controllo sul medesimo o sull’acquirente idoneo a garantirne la subordinazione. La nozione di controllo, già ampia nella disciplina previgente, è ora più generica: non richiede che il potere di orientamento investa la totalità delle attività del controllato (Cass. n. 3606 del 2020).

Rispetto al Reg. CEE n. 2454/1993, l’esistenza di un collegamento tra il terzo che richiede le royalties e il venditore non è più indispensabile, ma solo una delle condizioni, sufficiente ma non necessaria, per dimostrare l’obbligatorietà del pagamento. Rilevano gli indicatori del documento TAXUD/800/2002 e del TAXUD/B4/2016: il criterio è stabilire se il venditore possa vendere, o il compratore comprare, le merci senza pagare royalties, anche in modo implicito.

Il giudice d’appello, secondo la Corte, ha omesso di considerare che il diritto di esigere il rispetto dei livelli qualitativi associati al marchio integra un potere di orientamento sul produttore, incidente sull’attività produttiva e non solo sulla qualità del prodotto. Il contratto di licenza prevedeva il pagamento delle royalties all’importazione e la sua inosservanza quale causa di risoluzione, con cessazione della facoltà di commercializzare i prodotti. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché accerti se il pagamento delle royalties costituisse condizione della vendita e se sussistesse un controllo, anche indiretto, sull’intera produzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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