Tempo di viaggio con auto aziendale tra sede e luogo fisso di lavoro: non è orario di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 644 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il tempo di viaggio speso dal lavoratore tra la sede aziendale, ove egli preleva il veicolo di servizio, e il luogo ove si svolge effettivamente la prestazione lavorativa non integra orario di lavoro ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2003/88/CE allorché il dipendente, pur formalmente privo di sede fissa, svolga in via pressoché esclusiva la propria attività presso una postazione determinata e costante, e lo spostamento non sia soggetto ad alcuna forma di eterodirezione da parte del datore di lavoro. La nozione eurounitaria di orario di lavoro, come declinata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, richiede la compresenza dei requisiti della presenza fisica “al lavoro”, della disponibilità verso il datore e dell’esercizio dell’attività o delle funzioni; in assenza di istruzioni su tempi, modi e percorso del trasferimento, il tragitto non può essere qualificato come periodo lavorativo, rimanendo estraneo alla fattispecie del lavoratore privo di luogo di lavoro fisso o abituale.

Il Fatto

Una guardia giurata, formalmente senza una sede fissa di lavoro, aveva convenuto in giudizio la società datrice per ottenere il pagamento, come orario di lavoro, del tempo impiegato per raggiungere il luogo della prestazione. Di fatto, nel periodo considerato, il lavoratore svolgeva la propria attività in via pressoché esclusiva presso un centro commerciale, raggiunto con un veicolo aziendale prelevato al mattino presso la sede della società e restituito alla sera nel medesimo luogo.

La domanda era stata rigettata sia in primo grado sia in appello. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo la violazione della normativa eurounitaria sull’orario di lavoro e denunciando vizi di motivazione e di ultrapetizione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha escluso la configurabilità del tempo di viaggio come orario di lavoro. Richiamata la sentenza Tyco (C-266/14) e la successiva pronuncia Stas-IV c. Vaersa (C-110/24), la Suprema Corte ha evidenziato come la nozione di orario di lavoro postuli la sussistenza di tre elementi: il lavoratore deve essere al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio dell’attività o delle funzioni.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato che la prestazione era di piantonamento presso una postazione fissa, senza necessità di utilizzo del veicolo per l’esecuzione della prestazione. Lo spostamento non era soggetto ad alcun controllo e il lavoratore non riceveva direttive su tempi, modi o destinazione. Difettava, pertanto, il presupposto stesso del lavoratore privo di luogo fisso e abituale di lavoro: il centro commerciale costituiva, nei fatti, la sede stabile dell’attività, sicché il tragitto era riconducibile al comune percorso casa-lavoro, non indennizzabile.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014) per cui la motivazione è censurabile solo in caso di anomalia motivazionale qualificata, quale la motivazione apparente o perplessa. Nella sentenza impugnata il percorso argomentativo era chiaramente percepibile e giuridicamente corretto, con conseguente rigetto della censura. Infondato è risultato anche il motivo di ultrapetizione, poiché la decisione si era limitata ad applicare correttamente le norme alla fattispecie concreta, senza attribuire alcunché di diverso da quanto domandato.

Il quarto motivo, concernente l’omesso esame del titolo di utilizzo del veicolo aziendale, è stato dichiarato inammissibile per effetto della c.d. doppia conforme, non avendo il ricorrente allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito. Inammissibile è stato infine ritenuto il quinto motivo sulla mancata compensazione delle spese, trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo in caso di violazione del principio di soccombenza. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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