Sanzione disciplinare: il giudice valuta la legittimità dell’atto, non i singoli addebiti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4115 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione di una sanzione disciplinare il giudice è chiamato a valutare la legittimità della sanzione inflitta, non singolarmente i fatti posti a suo fondamento, se non nella misura in cui l’accertamento di quei fatti sia funzionale alla decisione sulla legittimità della sanzione stessa. Non fa parte del decisum l’accertamento dei singoli episodi contestati. Ne consegue che l’eventuale illegittimità della contestazione per indeterminatezza di alcuni addebiti non determina alcun automatismo di riduzione della sanzione: il giudice di merito verifica la proporzionalità considerando le sole condotte correttamente contestate. Il ricorso che censuri tale valutazione in modo generico, senza indicare le condotte ritenute non sussumibili nella previsione contrattuale, è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, con qualifica di dirigente scolastico, ha chiesto l’annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, inflitta per una pluralità di comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ha convenuto in giudizio i competenti uffici del Ministero dell’Istruzione davanti al giudice del lavoro.
La domanda è stata respinta in primo grado e la sentenza è stata confermata in appello, con rigetto del gravame della lavoratrice. Contro la pronuncia territoriale la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ai quali il Ministero e l’Ufficio Scolastico regionale hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione del combinato disposto dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 24 Cost. La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello, pur avendo accertato l’illegittimità della contestazione per indeterminatezza degli addebiti con riferimento a tre dei nove episodi, non abbia dato conto di tale accertamento nel dispositivo.
La censura è inammissibile. La Corte osserva che oggetto del ricorso avverso la sanzione disciplinare è la sanzione stessa, di cui il lavoratore chiede l’annullamento. Il giudice valuta la legittimità della sanzione inflitta, non singolarmente i fatti che ne stanno a fondamento, se non nei limiti in cui l’accertamento di quei fatti è funzionale alla decisione sull’atto impugnato. Il dispositivo, pertanto, non poteva che essere di accoglimento pieno, di accoglimento parziale con riduzione della sanzione ritenuta sproporzionata, oppure di rigetto, come avvenuto.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 16 del CCNL applicabile, ravvisando una contraddizione per non avere la Corte territoriale rideterminato la sanzione pur a fronte dell’accertata illegittimità della contestazione relativa a tre condotte. Anche questo motivo è inammissibile.
Il giudice di merito ha verificato la proporzionalità della sanzione considerando le sole condotte correttamente contestate, escludendo che l’eventuale parziale illegittimità della contestazione comporti di per sé una riduzione. La ricorrente contesta tale valutazione in modo del tutto generico, senza menzionare le condotte correttamente contestate e senza sostenere che esse non fossero sussumibili nella fattispecie che prevede la sospensione fino a sei mesi. La Corte richiama i precedenti sul limite di censurabilità in cassazione dell’apprezzamento di proporzionalità (Cass. nn. 8293/2012; 7948/2011; 24349/2006).
Infine, la ricorrente prospetta un automatismo tra parziale illegittimità degli addebiti e riduzione della sanzione privo di riscontro nelle norme invocate e nei principi che regolano la materia. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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