Ricorso inammissibile se non censura tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 12140 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, e il ricorrente non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. La parte non può rimettere in discussione, proponendo una diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dal giudice di merito, essendo preclusa in sede di legittimità la revisione degli accertamenti di fatto. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determina, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo, che non può essere ritenuto tempestivo quando sia stato proposto dopo la scadenza dei termini di cui agli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., ancorché nel rispetto del termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ..
Il Fatto
Un professionista domandava l’ammissione al passivo del fallimento di una società per il compenso maturato in relazione a un incarico professionale asseritamente conferito dalla socia accomandataria della fallita. Il giudice delegato negava l’ammissione e l’opposizione proposta dal professionista veniva rigettata dal tribunale con decreto, sul rilievo che non era provato il conferimento dell’incarico da parte della società, non risultando speso il nome sociale. Il tribunale riteneva che l’incarico fosse stato conferito dalla sola socia nel proprio esclusivo interesse, e che il vantaggio riflesso derivante dalle sentenze tributarie favorevoli non potesse supplire all’assenza originaria del rapporto professionale con la società.
Avverso il decreto il professionista proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, deducendo la legittimazione processuale suppletiva del fallito e la riferibilità delle spese alla procedura. I curatori depositavano controricorso contenente ricorso incidentale, chiedendo dichiararsi inammissibile l’opposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della struttura motivazionale del provvedimento impugnato. Il tribunale aveva fondato il rigetto su un’autonoma ratio decidendi, consistente nel mancato conferimento dell’incarico professionale da parte della società fallita, non essendo stato speso il nome sociale dalla socia accomandataria.
La Corte rileva che i motivi del ricorso principale non recano alcuna censura di questa prima ratio. E anche a voler postulare una critica, essa si risolverebbe in censure “di merito”, in quanto dirette a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice di merito.
Richiamando propri precedenti — Cass. ord. 7.12.2017, n. 29404 — la Corte ribadisce che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione del fatto operate dal giudice di merito, essendo tale revisione preclusa in sede di legittimità. Ne deriva che, quand’anche fossero fondate le censure contro la seconda ratio decidendi, la prima, rimasta impregiudicata, sarebbe comunque idonea a sostenere la decisione impugnata.
La Corte enuncia quindi il principio di diritto secondo cui, allorché la decisione si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di esse, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. Richiama sul punto Cass. ord. 10.8.2017, n. 19989, Cass. 17.7.2007, n. 15952, Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293 e Cass. ord. 18.6.2019, n. 16314.
In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale, la Corte dichiara l’inefficacia del ricorso incidentale, proposto tardivamente. Osserva che le regole sull’impugnazione tardiva, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ. e del combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., si applicano all’impugnazione incidentale in senso stretto, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione principale. L’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. trova applicazione nei casi di inammissibilità dell’impugnazione in senso proprio, quale l’omessa specificazione dei motivi, come confermato da Cass. 5.9.2008, n. 22385 e Cass. 12.9.2014, n. 19284.
La Corte accerta che il decreto era stato depositato e comunicato il 17 gennaio 2023, mentre il controricorso recante ricorso incidentale era stato depositato il 27 marzo 2023, quando era ampiamente decorso il termine breve di trenta giorni ex art. 99, ultimo comma, l.fall. L’impugnazione incidentale avanzata dopo la scadenza dei termini di cui agli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ. non può ritenersi tempestiva, ancorché rispettosa del termine dell’art. 370 cod. proc. civ., come precisato da Cass. 8.2.2011, n. 3056 e Cass. ord. 22.8.2018, n. 20963. La Corte compensa integralmente le spese e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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