Compensazione impropria esclusa se la domanda sui vizi è inammissibile (Cass. civ. Sez. II n. 18703 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione impropria consiste nell’accertamento di dare-avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza e il giudice può compierlo d’ufficio, senza eccezione di parte né domanda. Il presupposto necessario è però l’accertamento del controcredito. Se la domanda di accertamento dei vizi e difetti dell’opera è dichiarata inammissibile e tale capo non è impugnato, i fatti costitutivi del controcredito restano espunti dalla causa e l’elisione non è più praticabile, non risultando il credito del committente ma solo quello dell’appaltatore. La parte totalmente vittoriosa nel merito ma soccombente su questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito deve impugnare quel capo con appello incidentale: la mera riproposizione è sufficiente solo in caso di legittimo assorbimento.

Il Fatto

Il Condominio ricorrente aveva citato in giudizio il direttore dei lavori chiedendo la risoluzione del contratto di opera professionale e il risarcimento dei danni per omessa vigilanza sull’esatto adempimento dell’appalto. Il convenuto si era difeso e aveva chiamato in causa la compagnia assicurativa e la ditta appaltatrice. Quest’ultima, costituendosi, aveva domandato in via riconvenzionale il saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti.

Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale del Condominio, aveva compensato il residuo dovuto all’appaltatore con il controcredito condominiale per i vizi, aveva pronunciato la risoluzione dell’appalto e condannato il Condominio ai compensi del direttore dei lavori, respingendo la manleva. La Corte d’appello, sul presupposto che sull’inammissibilità della riconvenzionale si fosse formato il giudicato per mancata impugnazione, aveva escluso la compensazione impropria e condannato il Condominio al pagamento della somma residua all’appaltatore, escludendo ogni responsabilità del direttore dei lavori. Il Condominio ha proposto ricorso principale, resistito dall’appaltatore con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria il motivo sulla compensazione impropria. Il ricorrente richiama l’orientamento secondo cui l’istituto si sostanzia in un mero accertamento di dare-avere, che il giudice può compiere senza eccezione di parte e senza domanda. Il principio è confermato, ma la Corte ne individua il limite nel presupposto applicativo.

La declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento dei vizi ha espunto dalla causa i fatti costitutivi della medesima domanda, cioè la sussistenza dei vizi e difetti. In mancanza di tale presupposto il giudice non poteva realizzare l’elisione automatica dei crediti, non risultando il credito del Condominio ma unicamente quello dell’appaltatore. Il quarto motivo è quindi rigettato.

Nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. è ravvisabile nel primo motivo: la tesi del ricorrente, secondo cui la richiesta del saldo andrebbe intesa al netto dei vizi, è interpretazione della domanda, non censurabile sul piano della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Quanto alla riconvenzionale dell’appaltatore, la Corte esclude che essa fosse estranea all’oggetto del giudizio, perché la domanda principale e quella riconvenzionale erano entrambe relative al medesimo contratto di appalto. Sul punto decisivo della soccombenza sul capo di inammissibilità, la Corte richiama Cass. n. 20315/2021: la parte totalmente vittoriosa nel merito ma soccombente su questione pregiudiziale deve spiegare appello incidentale, non bastando la riproposizione, salvo il caso di legittimo assorbimento.

Il motivo sulla responsabilità del direttore dei lavori è respinto: la motivazione d’appello si fonda sulle risposte del consulente tecnico d’ufficio, che ha ricondotto i vizi alla sola fase esecutiva, e su un ordine di servizio, con valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. Il ricorso incidentale dell’appaltatore è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, non avendo egli proposto domande nei confronti del direttore dei lavori. Le spese tra i ricorrenti sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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