Inammissibile il ricorso che non confuta le ragioni della sentenza impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 10112 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità estrinseca non solo quando i motivi siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando manchino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente che deduca la mancata valutazione di prove diverse da quelle valorizzate in sentenza deve confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito, illustrando le ragioni della loro inadeguatezza e della prevalenza delle prove trascurate. Non è sufficiente indicare dichiarazioni testimoniali ulteriori, se non si analizzano criticamente quelle su cui la decisione si fonda.

Il Fatto

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 07.02.2024, aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 633 cod. pen., contestato al capo d) e già riconosciuto in primo grado come di speciale tenuità del fatto. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, e ha depositato anche memoria.

La censura riguardava la mancata valutazione delle dichiarazioni di alcuni testimoni della difesa, che avrebbero riferito di un reato commesso dal precedente proprietario dell’immobile, con conseguente esclusione della responsabilità dell’imputato. La questione giunge così davanti alla Corte di Cassazione, che è chiamata a verificarne l’ammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha ritenuto il ricorso privo di specificità estrinseca. Il ricorrente si è limitato a insistere sulle dichiarazioni di quattro testi, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che fonda la decisione su fonti di prova diverse e, in particolare, sulle dichiarazioni dei testi escussi dalla polizia giudiziaria e sugli esiti del sopralluogo.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, come affermato da Sez. V n. 28011 del 2013. Le ragioni di tale correlazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le argomentazioni del provvedimento censurato, secondo quanto precisato da Sez. II n. 11951 del 2014.

Nel caso concreto, il ricorrente avrebbe dovuto analizzare le dichiarazioni dei testi valorizzati in sentenza e illustrare le ragioni della loro inadeguatezza e della prevalenza dei testi indicati dalla difesa. La sentenza, invece, dà rilievo alla rappresentazione oggettiva dei fatti offerta dai testi, con riguardo alla presenza nel 2018 di opere su suolo pubblico, nell’ambito di molteplici accessi compiuti dalle forze di polizia.

La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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