Concordato in appello, ricorso per cassazione limitato ai vizi del consenso (Cass. pen. Sez. VII n. 10097 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del concordato in appello disciplinato dall’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano tradotti in una illegalità della sanzione inflitta.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 maggio 2024, aveva definito il giudizio a seguito di concordato in appello raggiunto tra le parti sulle richieste formulate nei motivi di impugnazione. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un vizio rispetto all’art. 129 cod. proc. pen. e contestando il trattamento sanzionatorio applicato.

La questione sottoposta al giudice di legittimità riguarda l’ampiezza del sindacato in cassazione sulla sentenza emessa a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ossia quali vizi siano deducibili dopo che le parti hanno concordato l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo tracciato dalla riforma del 2017. L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. consente alla Corte di appello di provvedere in camera di consiglio quando le parti, nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., dichiarino di concordare sull’accoglimento dei motivi e di rinunciare agli altri, indicando la pena condivisa quando questa debba essere rideterminata.

Da tale disciplina il giudice di legittimità fa discendere una precisa delimitazione dei vizi denunciabili. È ammissibile il ricorso che investa la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale e il contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo.

Restano invece escluse le censure sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., come affermato da Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018. Nessuno spazio è riconosciuto ai vizi che attengano alla determinazione della pena, salvo che si traducano in una illegalità della sanzione inflitta, secondo l’insegnamento di Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019.

La Corte rileva che il motivo proposto in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. è anzitutto inerente a un tema rinunciato con l’accordo tra le parti, oltre che formulato in modo del tutto generico. Esso si scontra, comunque, con una motivazione che, pur entro il perimetro impostole dal concordato, dà ampiamente conto del quadro probatorio a carico in termini di responsabilità.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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