Ricorso inammissibile se non critica la motivazione impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 15135 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 1230 cod. civ. per asserita novazione oggettiva, senza indicare in che modo e in quali passaggi la sentenza impugnata avrebbe errato nella relativa motivazione. Il vizio di omessa pronuncia non può essere dedotto se non si dimostra, sulla base delle emergenze processuali, che il giudice di merito doveva decidere sul punto. La transazione, quale accordo che presuppone l’esistenza di una lite, deve essere provata per iscritto ai sensi dell’art. 1967 cod. civ. e, quando il giudice di merito ne abbia accertato l’inadempimento, non si sottrae a verifica la censura che si limiti a evocarla senza confronto con la ratio decidendi.

Il Fatto

Il locatore instaura giudizio di sfratto per morosità nei confronti del conduttore di un immobile. Il Tribunale accoglie le domande del proprietario. Avverso tale pronuncia il conduttore propone appello.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5374 del 26 luglio 2023, rigetta l’impugnazione, salvo dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio dell’immobile. Il giudice di merito rileva che il conduttore era rimasto inadempiente anche dopo la cessazione del periodo di lock down e persino rispetto alla transazione intercorsa tra le parti. Il conduttore propone quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, articolato in due censure, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1230 cod. civ., sostenendo che la transazione avrebbe novato l’oggetto della condanna di primo grado, prevedendo il pagamento di una somma a saldo e stralcio di canoni e spese processuali. Lamenta altresì l’omessa pronuncia sul punto di diritto.

La Corte dichiara il motivo manifestamente inammissibile. Il ricorrente ignora la motivazione della sentenza impugnata e si astiene dallo spiegare che cosa in essa intenda criticare. Per la prima censura non indica come e perché il giudice di merito avrebbe violato l’art. 1230 cod. civ. La pronuncia riferisce della pretesa transazione solo nel dar conto della memoria di parte, come oggetto di attività assertiva del ricorrente, e poi rileva che il conduttore è inadempiente persino alla transazione medesima.

Quanto alla seconda censura, ravvisabile nel riferimento all’art. 112 cod. proc. civ., la Corte la considera incompatibile con quanto rilevato e comunque priva di giustificazione: non si dimostra, alla luce di quanto accertato dal giudice di merito, in base a quali emergenze processuali questi dovesse decidere sulla deduzione della transazione. Si aggiunge che la transazione andava provata per iscritto, ai sensi dell’art. 1967 cod. civ.

La sorte del primo motivo assorbe il secondo, che pure evoca la transazione e un oggetto sul quale resta il dubbio del perché il giudice di merito dovesse pronunciarsi. In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in euro 200,00 e accessori di legge. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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