Ammissione in prededuzione dei canoni di locazione nell’amministrazione straordinaria (Cass. civ. Sez. I n. 10537 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza l’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 270/1999, come interpretato dall’art. 1-bis del d.l. n. 134/2008, convertito con la legge n. 166/2008, dispone la prosecuzione ope legis dei contratti in corso in funzione della conservazione dell’impresa. I contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di scioglimento, senza che sia necessario un espresso subentro. I crediti maturati dal contraente in bonis dopo l’apertura della procedura per le prestazioni effettivamente rese sono pertanto prededucibili ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 270/1999 e dell’art. 111, comma 1, n. 1, l. fall., anche nel fallimento successivo. Il contratto di locazione stipulato tra la concedente e la società poi assoggettata a procedura non è nullo quando, in fatto, non risulti funzionalmente collegato all’operazione distrattiva.
Il Fatto
Una società creditrice, cessionaria di immobili già appartenuti a un gruppo societario, domanda l’ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria della locatrice per l’importo di euro 9.778,18, a titolo di imposta di registro pagata all’Erario in luogo della società insolvente in relazione ai contratti di locazione dal 2017 al 2021.
I commissari straordinari propongono l’esclusione, adducendo la contestazione dell’insinuazione perché la richiedente era cessionaria di immobili già di proprietà delle società del gruppo, oggetto di azione di annullamento e di responsabilità pendente davanti al Tribunale di Genova. Il giudice delegato esclude il credito; la creditrice propone opposizione ex art. 98 l. fall. e il Tribunale di Bologna, con decreto del 6.12.2022, accoglie l’impugnazione e ammette la società in prededuzione ex art. 111 l. fall. La procedura ricorre per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo denunciano l’omesso esame di fatti decisivi: il Tribunale avrebbe mutuato le risultanze del giudizio penale, qualificando come legittima l’operazione di spin off immobiliare e omettendo di valutare le risultanze del giudizio di opposizione. I motivi terzo e quarto attengono alla dedotta nullità dei contratti di locazione per violazione delle norme a tutela dell’integrità del capitale sociale e per abuso di dipendenza economica ex art. 9 legge n. 192/1998.
La Corte, pur rigettando il ricorso, corregge la motivazione del decreto. Rileva che, in linea di principio, il contratto lesivo dei diritti dei creditori non è di per sé illecito, non essendo nullo per illiceità della causa o per frode alla legge, appresta l’ordinamento rimedi specifici di inefficacia (richiamate Cass. n. 23159 del 2014, Cass. n. 19196 del 2016, Cass. n. 15844 del 2022). Tuttavia, se il contratto è stipulato in violazione di una norma imperativa, come quella penale, l’atto è nullo a norma dell’art. 1418, comma 1, cod. civ., come accade nel caso di reato-contratto. Gli atti che abbiano determinato il trasferimento dei beni distraendoli dalla soddisfazione dei creditori sono compiuti in violazione delle norme incriminatrici di cui agli artt. 216 e 223 l. fall., applicabili anche all’amministrazione straordinaria (Cass. n. 21434 del 2023; Cass. SU n. 26724 del 2007).
Tale correzione non muta però l’esito: il Tribunale ha escluso, con apprezzamento in fatto, che i contratti di locazione avessero concorso alla distrazione del patrimonio, derivata interamente dalle operazioni societarie. Si tratta di valutazione censurabile in cassazione solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nei rigorosi limiti indicati da Cass. SU n. 8053 del 2014 e Cass. SU n. 5792 del 2024. La ricorrente non ha contestato né l’apparenza né la perplessità della motivazione; una volta accertato in fatto che il contratto non fu funzionalmente collegato all’operazione distrattiva, la decisione che ne ha escluso la nullità non è censurabile.
Quanto all’art. 9 legge n. 192/1998, la Corte conferma che l’abuso di dipendenza economica postula lo squilibrio eccessivo dei diritti e degli obblighi, l’assenza di reali alternative di mercato e una condotta contraria a buona fede (Cass. n. 1184 del 2020; Cass. n. 27435 del 2024). Il Tribunale ha ritenuto difettare la prova della dipendenza economica e dell’impossibilità di reperire alternative; si tratta di rilievi in fatto che si sottraggono al sindacato di legittimità.
Il quinto motivo concerne la sorte dei contratti in corso. La Corte ribadisce che l’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 270/1999, come interpretato dall’art. 1-bis legge n. 166/2008, sancisce la prosecuzione ope legis dei contratti, con facoltà di scioglimento del commissario in ogni momento. Un subentro della procedura si configura solo con espressa manifestazione di volontà. I crediti per i corrispettivi maturati tra l’apertura della procedura e lo scioglimento vanno pagati in prededuzione ex art. 52 d.lgs. n. 270/1999, anche nel fallimento successivo (Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 28797 del 2018). Il credito del contraente in bonis è prededucibile pur in mancanza di subentro, poiché la volontà di scioglimento non incide sulle prestazioni già eseguite.
Nota della Redazione
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