Inammissibile il ricorso privo di prova della notifica del decreto di fissazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 191 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti alla Corte dei conti il decreto di fissazione dell’udienza deve essere notificato alla controparte a cura del ricorrente e depositato in segreteria, con prova dell’avvenuta notifica, entro il decimo giorno che precede la data dell’udienza. Il deposito della prova della notifica degli atti introduttivi del giudizio, richiesto dall’art. 155, comma 5 bis, cod. giust. cont., costituisce condizione di procedibilità della domanda. La sua omissione determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio in assenza di costituzione della parte resistente, restando irrilevante ogni valutazione nel merito della pretesa.
Il Fatto
Numerosi ricorrenti, titolari di trattamenti pensionistici, hanno adito la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto chiedendo l’accertamento del diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico per gli anni 2023 e 2024, con decorrenza differita rispettivamente dall’01.01.2026 e dall’01.01.2027, e la condanna dell’INPS alla corresponsione delle somme maturate e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione.
In via subordinata i ricorrenti hanno prospettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e dell’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, nella parte in cui limitano la perequazione dei trattamenti pensionistici, per asserita violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 1 del Protocollo addizionale alla Cedu. Il decreto di fissazione dell’udienza è stato emesso il 25 gennaio 2025. All’udienza nessuno è comparso per i ricorrenti e l’Istituto resistente non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La decisione si colloca interamente sul piano processuale. Il giudice monocratico rileva che agli atti del giudizio non risulta depositata, ai sensi dell’art. 155, comma 5 bis, cod. giust. cont., la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza alla parte resistente.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell’art. 155, commi 3 e 5, cod. giust. cont., in forza del quale il decreto di fissazione dell’udienza deve essere notificato alla controparte a cura del ricorrente e successivamente depositato in segreteria entro il decimo giorno che precede la data dell’udienza. Il rispetto di tale sequenza è onere del ricorrente e la relativa prova deve risultare dal fascicolo processuale.
La Corte richiama la propria giurisprudenza conforme, costituita dalle decisioni della Sezione Veneto n. 140/2023, n. 4/2024 e n. 231/2024, e dai precedenti in esse indicati, a conferma di un orientamento consolidato sulla necessità del deposito della prova della notifica.
In assenza di tale prova, e dunque in difetto del presupposto di procedibilità, il ricorso è inammissibile. La declaratoria opera sul piano rituale, con assorbimento di ogni questione di merito, compresa quella di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata, che resta del tutto estranea alla decisione.
La definizione in rito del giudizio, unita alla mancata costituzione della parte resistente, esclude la pronuncia sulla regolazione delle spese di lite. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e nulla sulle spese, disponendo le comunicazioni di rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.