Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 20 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data di udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c. Il mancato rispetto di tale adempimento determina l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., dichiarabile anche in difetto di costituzione delle parti intimate. La sanzione processuale opera in via automatica, senza necessità di contestazione ad opera dei convenuti rimasti contumaci.

Il Fatto

Il ricorrente ha promosso giudizio dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto, ai fini della determinazione della base contributiva e di calcolo della pensione, agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera maturata durante la cristallizzazione delle retribuzioni nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015. Ha domandato la riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto delle classi e degli scatti giuridicamente conseguiti negli anni 2011/2015, con il pagamento dei maggiori ratei, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPS non si sono costituiti in giudizio. All’esito dell’udienza del 16.09.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha rilevato, in via preliminare, il difetto di un adempimento processuale posto a carico della parte attrice. Il ricorrente non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., che impone il deposito nella segreteria della sezione delle prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

La norma richiamata disciplina un onere autonomo rispetto alla notificazione del ricorso, funzionale a consentire al giudice e alle controparti la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. Il suo inadempimento non è sanato dalla mancata costituzione delle parti intimate, poiché l’adempimento è previsto a tutela della correttezza del procedimento e non dell’interesse delle sole controparti.

La conseguenza è l’estinzione del processo, espressamente prevista dall’art. 111 c.g.c. La declaratoria opera in via automatica, una volta accertato il mancato deposito nel termine perentorio, e non richiede la costituzione né l’eccezione delle parti convenute.

La Corte ha quindi dichiarato estinta la controversia, nulla disponendo per le spese di giudizio in ragione della mancata costituzione delle parti intimate e del tenore della pronuncia. L’esito è meramente processuale e non incide sul merito della pretesa pensionistica, che resta azionabile con nuovo ricorso ritualmente introdotto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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