Obbligo di resa del conto anche per l’agente contabile di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 73 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contabilità degli enti locali, l’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 individua come agente contabile chiunque sia incaricato della gestione dei beni dell’ente, con nozione più ampia di quella desumibile dagli artt. 29, 32 e 624 r.d. n. 827/1924 e dagli artt. 6 e 10 d.P.R. n. 254/2002. L’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali dall’art. 152 d.lgs. n. 267/2000 consente all’ente di derogare alle ordinarie regole in materia di individuazione dei consegnatari, nominando veri agenti contabili con debito di custodia, e non meri agenti amministrativi con debito di vigilanza, anche i responsabili dei settori cui sono assegnati beni mobili ad uso d’ufficio, onde assoggettarli a un più pregnante obbligo di rendicontazione. La mancata pubblicazione all’albo pretorio non incide sull’efficacia del decreto sindacale di nomina, di rilevanza individuale e soggetto a notificazione, trattandosi di provvedimento pubblicato a fini di trasparenza. Chi, anche senza formale investitura, si ingerisca di fatto nella gestione di beni pubblici è qualificabile come agente contabile di fatto ed è tenuto alla resa del conto giudiziale.

Il Fatto

Il Pubblico Ministero contabile ha chiesto alla Sezione giurisdizionale di assegnare a un agente contabile — consegnatario dei beni mobili di un settore tecnico di un comune, per l’esercizio 2019 — un termine per la presentazione del conto giudiziale, e al responsabile del procedimento un ulteriore termine per gli adempimenti di competenza e il deposito del conto. Il giudice designato ha accolto la richiesta con decreto n. 194/2025, ordinando la resa del conto.

Il destinatario ha proposto ricorso in opposizione ex art. 142 c.g.c., eccependo l’insussistenza dell’obbligo. Ha sostenuto che i beni erano scorte operative destinate all’uso degli uffici, soggette a solo debito di vigilanza; che il regolamento comunale andava interpretato restrittivamente; e che il decreto sindacale di nomina non era efficace, perché la pubblicazione all’albo pretorio era stata annullata e non vi erano state notificazioni.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è respinto. Sul piano astratto, la Corte rileva che il regolamento di contabilità dell’ente prevede espressamente la nomina dei responsabili dei settori a consegnatari con debito di custodia, soggetti a responsabilità contabile. Il problema è se i principi del r.d. n. 827/1924 e del d.P.R. n. 254/2002 siano derogabili dal regolamento dell’ente o da atti individuali.

La Sezione ritiene che la lettera dell’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, norma a specialità rafforzata, prevalga. L’autonomia regolamentare degli enti locali consente di rafforzare la tutela dei beni, nominando agenti contabili coloro che ricevono in consegna beni ad uso d’ufficio. L’eccezione difensiva è infondata.

Sul piano concreto, la Corte esclude che la pubblicazione all’albo pretorio fosse requisito di efficacia. Il decreto di nomina ha rilevanza individuale ed è soggetto a notificazione: non è una deliberazione soggetta all’art. 124 d.lgs. n. 267/2000, ma un provvedimento pubblicato per trasparenza. La pubblicazione risulta, peraltro, verosimilmente effettuata e solo dopo rimossa. In ogni caso, l’eventuale omissione sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo, essendo i responsabili a conoscenza dell’atto e avendo redatto gli inventari nel contraddittorio.

Dirimente è il rilievo finale. Anche a prescindere da una formale nomina e dal passaggio di consegne, i beni indicati negli elenchi erano già di fatto in uso negli uffici del settore, individuati in contraddittorio con i responsabili pro tempore. Chi ne aveva la gestione, potendone distribuire l’uso tra i dipendenti, è qualificabile come agente contabile di fatto, tenuto alla resa del conto giudiziale (c.d. conto speciale). La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 20902/2022, n. 7640/2020, n. 13330/2010 e Sez. giur. Veneto n. 314/2022.

La sentenza dichiara il ricorrente obbligato alla resa del conto e respinge l’opposizione. L’immediata esecutività ex art. 144, comma 1, c.g.c. fa venir meno la sospensione del decreto opposto. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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