Discarico del conto del cassiere sanitario e verifica di rispondenza (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 43 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il discarico dell’agente contabile può essere pronunciato anche senza una specifica revisione del conto, quando la sua idoneità per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile sia già stata accertata per conti analoghi e non emergano ragioni per ritenere diversamente. Il giudice designato può rimettere gli atti al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., proponendo il discarico. Il Collegio, in assenza di condizioni ostative e in presenza di conclusioni conformi del Procuratore regionale, dispone il discarico del contabile. Sulla pronuncia non è luogo a spese.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto di un cassiere di un’azienda sanitaria provinciale, riferito all’esercizio finanziario 2013. Il conto era stato iscritto al registro di segreteria della Sezione giurisdizionale.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., proponendo il discarico. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni orali, ha formulato conclusioni conformi alla relazione del giudice designato.
La Motivazione della Corte
Il nodo della decisione non attiene alla gestione contabile in sé, ma all’opportunità di sottoporre il conto a una verifica analitica quando una verifica sostanzialmente identica sia già stata compiuta su conti della stessa specie. Il giudice designato ha ricostruito il quadro delle pregresse sentenze-ordinanze con cui la Sezione aveva formulato indicazioni sulla corretta predisposizione dei conti di cassieri ed economi dei diversi comprensori sanitari.
Queste indicazioni muovono dal principio secondo cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. Sui conti riconsegnati in esito a quelle pronunce, l’attività di revisione ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico.
Il giudice designato ha poi rilevato un elemento organizzativo: la verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale emanato per l’anno 2025 in forza dell’art. 145, comma 2, c.g.c. Alla luce di questo decreto e della necessità di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, la prosecuzione dell’analitica verifica è apparsa incompatibile con l’ottimale utilizzo delle risorse disponibili.
Da qui la conclusione del relatore: non si rinvengono ragioni plausibili per non reputare che la rispondenza già accertata connoti anche il conto in esame, sicché non appare necessario sottoporlo a specifica revisione per pronunciarne il discarico.
Il Collegio ha aderito a questa prospettazione, ritenendola condivisibile e non ravvisando condizioni ostative. Ha quindi disposto il discarico dell’agente contabile per il conto in epigrafe, senza pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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