Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza (Cass. pen. Sez. VII n. 34610 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, si limiti a reiterare profili di censura gia’ adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello, nonche’ a censurare il trattamento sanzionatorio sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. Il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari e’ utilizzabile ed idoneo a fondare l’affermazione di penale responsabilita’, anche se non seguito da formale ricognizione dibattimentale, quando il testimone confermi di averlo effettuato con esito positivo in precedenza e di non poterlo reiterare per il decorso di un apprezzabile lasso di tempo. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ non contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti.
Il Fatto
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 05.11.2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Livorno che aveva condannato la ricorrente alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa per il reato di furto aggravato in concorso, contestato ai sensi degli artt. 110, 61 n. 5, 624 e 625 n. 4 cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione sul giudizio di responsabilita’, per l’assenza di prova certa circa l’individuazione dell’autore del fatto, e la violazione di legge con vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi, osserva, non sono deducibili in sede di legittimita’ poiche’ non si confrontano con gli argomenti del provvedimento impugnato, ma si limitano a riproporre censure gia’ esaminate e respinte dalla Corte territoriale. Sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione la Corte richiama Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013 e Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli.
Quanto al primo motivo, la Corte reputa la motivazione della Corte di appello logica, congrua e corretta in punto di diritto. Il riconoscimento fotografico in indagini e’ utilizzabile ai fini della responsabilita’ quando il testimone confermi in dibattimento di averlo effettuato con esito positivo, pur non potendolo reiterare per il tempo trascorso, poiche’ l’individuazione costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva (Sez. 2 n. 20489 del 07/05/2019, EI). I giudici di merito hanno escluso ogni ragionevole dubbio sull’attendibilita’ del riconoscimento, confermato in dibattimento dalla persona offesa con dichiarazioni precise; le lievi incertezze sono risultate compatibili con l’eta’ avanzata del teste e con il lasso di tempo di cinque anni tra i fatti e l’esame.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che il diniego delle attenuanti generiche e’ stato motivato con le modalita’ esperte e professionali del furto e l’assenza di resipiscenza. Il giudizio sulle generiche e’ sindacabile solo se contraddittorio, dovendo dar conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti (Sez. 5 n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli; Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano). Dopo la riforma dell’art. 62-bis operata dal d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, non e’ piu’ sufficiente il solo stato di incensuratezza (Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022; Sez. 3 n. 1913 del 20/12/2018).
Da ultimo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte cost. n. 186 del 2000), la Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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