Retrodatazione della custodia cautelare e desumibilità dagli atti (Cass. pen. Sez. I n. 4251 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contestazione a catena, la retrodatazione dei termini di custodia cautelare prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti che, in relazione a una connessione qualificata, risultino desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Il giudice del riesame che, da un lato, escluda il requisito della desumibilità valorizzando il fatto che le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia siano intervenute in epoca successiva al rinvio a giudizio e, dall’altro, richiami a sostegno della tesi accusatoria dichiarazioni di altri collaboratori rese in epoca antecedente, incorre in un vizio di contraddittorietà della motivazione, rilevante in sede di legittimità.
Il Fatto
A un indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, contestato in un periodo ricompreso tra il 2019 e l’ottobre 2023. La difesa aveva chiesto la retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in relazione a un procedimento connesso, cd. “Malaerba”, per il quale era intervenuta una richiesta di rinvio a giudizio.
Il Tribunale del riesame aveva respinto l’istanza, ritenendo insussistente il requisito della desumibilità dagli atti del compendio indiziario al momento del rinvio a giudizio. Avverso tale ordinanza l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione con specifico riferimento all’esclusione della retrodatazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ricordato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 14535 del 2007, secondo cui, in tema di contestazione a catena, la retrodatazione opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Tale verifica impone al giudice di confrontare la consistenza del compendio indiziario esistente a quella data con quello successivamente disponibile.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano escluso la desumibilità valorizzando la circostanza che le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia fossero intervenute solo nel luglio 2024, in epoca successiva al rinvio a giudizio per il procedimento connesso. Tuttavia, la Corte ha rilevato come, nel medesimo provvedimento, fossero stati richiamati, a sostegno della tesi accusatoria, anche gli interrogatori di altri due collaboratori, resi in data 24 luglio 2023, ovvero in epoca comunque antecedente alla richiesta di rinvio a giudizio.
Tale richiamo integra un insanabile contrasto logico: se le dichiarazioni rese prima del rinvio a giudizio sono state considerate idonee a fondare la tesi accusatoria, non è coerente escludere la desumibilità degli atti valorizzando come decisiva la sola circostanza della successiva scelta collaborativa di un diverso soggetto. La contraddizione non è stata superata nemmeno dall’indicazione di altri elementi di riscontro, quali un arresto in flagranza e alcuni controlli di polizia giudiziaria, la cui concreta incidenza sul quadro indiziario non è stata spiegata.
La Corte ha pertanto ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, rilevando che il passaggio motivazionale censurato è decisivo rispetto alla questione oggetto del ricorso. L’ordinanza è stata conseguentemente annullata con rinvio, affinché il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, verifichi la consistenza del materiale indiziario per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. al momento del rinvio a giudizio per il procedimento connesso e l’eventuale decisività degli elementi acquisiti in epoca successiva.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 297 c.p.p. – Computo dei termini di durata delle misure