Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 5657 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che prospetti la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e con i precedenti in essa richiamati, indicando in modo specifico come quella motivazione sia incorsa nel vizio denunciato. La mera asserzione apodittica del vizio, non accompagnata dal confronto con le enunciazioni del giudice del merito, rende la censura inammissibile, anche per inosservanza dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. Analogamente è inammissibile il motivo che devii verso argomenti estranei alla questione, come la rinuncia all’indennità di avviamento, senza affrontare il tema della qualificazione del contratto. Il sindacato di legittimità non può risolversi nella riproposizione di un automatismo qualificatorio, ma esige la critica puntuale della ratio decidendi.

Il Fatto

Una società conduttrice di un immobile inserito in un centro commerciale agisce nei confronti della locatrice per ottenere il rimborso di una fideiussione bancaria che assume escussa senza titolo. Il Tribunale accoglie in parte la domanda e condanna la locatrice alla restituzione della somma, ma rigetta la richiesta di indennità di avviamento, non riconoscendo al rapporto la natura di locazione commerciale.

La conduttrice propone appello, chiedendo la riqualificazione del contratto come locazione commerciale con pertinenze. La Corte d’Appello accoglie l’impugnazione, qualifica il rapporto come locazione commerciale e condanna la locatrice al pagamento dell’indennità. La locatrice ricorre per cassazione con due motivi; la controricorrente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2555 e 2562 cod. civ. e delle norme del d.lgs. n. 114/1998, sostenendo che l’inserimento dell’unità in un centro commerciale dovrebbe comportare la qualificazione del rapporto come affitto di azienda. Rileva il Collegio che l’illustrazione non procede al confronto tra le enunciazioni della motivazione impugnata e le norme invocate.

Tale carenza rende il motivo inidoneo ad assolvere la funzione di mezzo di impugnazione, perché il motivo di ricorso deve necessariamente criticare la motivazione e, per farlo, deve confrontarsi con essa. La ricorrente assume in modo apodittico la falsa applicazione delle norme, ignorando il passaggio in cui la Corte d’Appello ha evocato il principio di diritto di Cass. n. 18746 del 2016, secondo cui la collocazione dell’unità in un centro commerciale non è decisiva ai fini della qualificazione.

Il motivo non discute tale precedente e postula che la qualificazione del centro commerciale come azienda determini un automatismo qualificatorio per le singole unità. Il mancato confronto con il precedente evocato rende la censura inammissibile e integra la palese inosservanza dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Quanto alla seconda censura del primo motivo, relativa agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., la Corte ne rileva la singolarità: il mancato pagamento di alcunché per l’avviamento non è evocato per sostenere la questione della qualificazione, ma per corroborare l’assunto della rinuncia all’indennità. La censura è apodittica e incomprensibile rispetto al problema qualificatorio, mentre del tutto generica è l’evocazione della lettera di clausole contrattuali non richiamate nel contenuto.

Il secondo motivo denuncia la violazione di più norme e l’omessa motivazione su un fatto controverso, contestando la ritenuta irrilevanza della individuazione del testo contrattuale applicabile. La Corte osserva che l’illustrazione si sostanzia in affermazioni apodittiche, che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è prospettato in modo estraneo alla sua struttura, e che il motivo è comunque privo di decisività rispetto alla ratio decidendi. Il giudice del merito ha correttamente escluso l’affitto di azienda, che presuppone l’organizzazione, antecedente al contratto e imputabile al locatore, di tutti gli elementi necessari all’esercizio dell’impresa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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