Inammissibile vizio di motivazione non tipizzato e censura su buona fede (Cass. civ. Sez. III n. 10792 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigente sistema, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”. E’ denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per esistenza della motivazione in sé, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1453 cod. civ. implica un bilanciamento degli obblighi derivanti dal sinallagma, tra cui quello di esecuzione secondo buona fede, non operando l’automatismo della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ. La censura che riproponga argomenti di merito e non si confronti con la motivazione impugnata è inammissibile.
Il Fatto
La società locatrice agisce nei confronti del conduttore per la risoluzione di un contratto di locazione commerciale relativo a un immobile, lamentando la mancata esecuzione dei lavori di montaggio e completamento della recinzione cui il conduttore era tenuto in forza dell’art. 4 dell’atto negoziale. Il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto e ordina il rilascio dell’immobile.
La Corte d’appello conferma la decisione, rigettando il gravame del conduttore. Questi propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la società resiste con controricorso. Il Consigliere delegato formula proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., con pronuncia di inammissibilità, e il ricorrente deposita istanza per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato i vincoli di inedificabilità della zona e il periodo di esecuzione dell’accesso del consulente. Il Collegio lo dichiara inammissibile: si prospetta un vizio non più compreso tra quelli tipizzati dall’art. 360 cod. proc. civ..
La Corte ricostruisce il perimetro del sindacato sulla motivazione. Sotto il primo profilo, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., rileva solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo, purché la sua esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti. Non integrano il vizio l’omesso esame di elementi istruttori, se il fatto rilevante è stato comunque considerato, né l’omesso esame di meri argomenti difensivi, quali sono quelli dedotti. Il ricorrente, inoltre, omette di confrontarsi con la motivazione che li ha espressamente esaminati.
La Corte aggiunge che la doglianza sarebbe comunque preclusa dal doppia conforme, non avendo il ricorrente assolto l’onere di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado e in cosa queste differissero da quelle poste a fondamento della decisione d’appello, richiamando sul punto Cass. n. 5947 del 2023, Cass. n. 8320 del 2022, Cass. n. 20994 del 2019 e Cass. n. 26774 del 2016. Sotto il secondo profilo, ex art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e delle Sezioni Unite n. 19881 del 2014: l’anomalia sanzionabile si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile o nella motivazione perplessa. Nessuno di tali vizi è prospettato, essendo la motivazione impugnata comprensibile.
Il secondo motivo, incentrato sull’art. 1456 cod. civ., è parimenti inammissibile. La censura non si confronta con la motivazione che ha chiarito come la risoluzione sia stata dichiarata non per effetto automatico di clausola risolutiva espressa, ma per grave inadempimento ex art. 1453 cod. civ., con valutazione che implica il bilanciamento degli obblighi del sinallagma. Il ricorrente non indica il comportamento della controparte che violerebbe la buona fede: la pretesa di adempimento di uno specifico obbligo contrattuale resta estranea al campo di applicazione di quel principio. Un eventuale contrasto con norme imperative rileverebbe come nullità della clausola ex art. 1419 cod. civ., rilevabile d’ufficio ma non supportata da alcuna emergenza istruttoria. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.