Inammissibile il ricorso se la memoria difensiva omessa non vizia la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 2269 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso esame di una memoria difensiva integra un vizio della sentenza soltanto quando da tale omissione derivi l’adozione di un provvedimento motivato in modo illogico, evenienza che il ricorrente ha l’onere di dedurre e dimostrare. Il motivo di ricorso che censuri il vizio di motivazione o l’erronea applicazione della legge è inammissibile se privo dell’indicazione di dati positivi che i giudici del merito avrebbero dovuto valutare favorevolmente all’imputato. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 13 febbraio 2024, aveva riformato parzialmente, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la precedente condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno il 10 maggio 2023, rideterminando la pena in complessivi mesi otto di reclusione.

Avverso tale pronuncia il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: l’omessa disamina di una memoria difensiva depositata all’udienza del 10 maggio 2023; il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge in ordine alla statuizione di reità; il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge sulla dosimetria della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, scrutinando separatamente i tre motivi. Quanto al primo, il Collegio lo ritiene manifestamente infondato, perché poggia su un assunto errato: l’omesso esame di una memoria difensiva costituisce vizio della sentenza soltanto quando da esso derivi l’adozione di un provvedimento motivato in modo illogico, circostanza che nel caso concreto non risulta dedotta.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per eccessiva genericità. Il ricorrente non ha indicato alcun dato positivo che i giudici del merito avrebbero dovuto interpretare in senso favorevole alla sua innocenza, essendosi limitato a criticare la motivazione della sentenza impugnata in maniera del tutto generica.

Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte territoriale ha argomentato sulla dosimetria della pena con valutazione esente da vizi logici o giuridici, dando rilievo al considerevole numero di fatture false emesse dal prevenuto.

Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 e rileva che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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