Inammissibile il ricorso che censura vizi del provvedimento cautelare non impugnato (Cass. pen. Sez. I n. 30775 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio formale del provvedimento cautelare emesso ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., compreso l’asserito difetto di leggibilità o di certezza dell’effettiva emissione nel termine, deve essere denunciato impugnando quello stesso provvedimento. Una volta che l’ordinanza si sia stabilizzata, la doglianza non può essere riproposta con un’istanza successiva, né con l’impugnazione del provvedimento che su quella istanza si pronuncia. In sede di appello cautelare, a differenza del giudizio di riesame, non sussiste alcun obbligo di nuovo giudizio sulla gravità indiziaria in assenza di specifico motivo, e la verifica d’ufficio di tale presupposto è estranea al sistema processuale. È inoltre inammissibile il motivo che si limiti a contestare nel merito la valutazione sull’attualità delle esigenze cautelari.
Il Fatto
Il difensore dell’indagato propone istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, deducendo la sopravvenuta inefficacia del titolo restrittivo applicato con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. Il giudice per le indagini preliminari rigetta l’istanza; il provvedimento di rigetto è impugnato davanti alla Corte di cassazione, che qualifica il ricorso come appello e lo trasmette al Tribunale del riesame, il quale a sua volta lo respinge.
Il Collegio distrettuale esclude ogni perdita di efficacia, perché l’ordinanza ex art. 27 era intervenuta entro il termine di venti giorni dalla declaratoria di incompetenza di altro giudice, e ritiene irrilevante la mancata ricezione dell’avviso da parte del difensore. Conferma poi le esigenze cautelari e considera aspecifiche le altre doglianze. Contro questa decisione il difensore ricorre per cassazione con tre motivi; il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e affronta separatamente i tre motivi. Il primo contesta la validità del provvedimento ex art. 27 cod. proc. pen., perché scritto interamente di pugno dal giudice e contenente righe incomprensibili, lamentando l’incertezza sull’effettiva emissione nel termine di legge. La censura è generica e, comunque, manifestamente infondata, perché attacca un vizio formale che non può più essere fatto valere.
Il passaggio centrale riguarda il momento in cui il vizio doveva essere dedotto. La doglianza avrebbe dovuto essere proposta impugnando l’ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen.; una volta che quel provvedimento si è stabilizzato, non è più eccepibile con un’istanza successiva. Il provvedimento oggi impugnato ha quindi correttamente ritenuto preclusa l’eccezione.
Il secondo motivo contesta la valutazione sull’attualità delle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto svolgere una verifica complessiva alla luce del tempo trascorso. Per la Corte la censura è generica e versata esclusivamente nel merito: la gravità del fatto di evasione è dettagliatamente circostanziata, commessa in epoca assai recente e nell’ambito del medesimo procedimento in relazione a titolo cautelare emesso per il fatto per cui si procede.
Il terzo motivo lamenta la mancata rivalutazione del quadro indiziario. La Corte lo dichiara inammissibile: con l’atto di appello non erano state proposte censure specifiche sul punto. In sede di appello cautelare, a differenza del riesame, non vi è obbligo di procedere a nuovo giudizio sulla gravità indiziaria, salvo specifico motivo, e la verifica d’ufficio invocata risulta eccentrica rispetto al sistema processuale. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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