Mafia: difetto di motivazione sull’attualità della pericolosità (Cass. pen. Sez. V n. 22051 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei confronti degli appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che l’affiliazione risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità sociale, che può essere esclusa solo nel caso di recesso dall’associazione, del quale occorre acquisire positivamente la prova. Non bastano a tal fine il tempo trascorso dall’adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative, né la mera inattività criminale del proposto. È ammessa la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché verificata alla luce degli elementi di fatto del caso concreto e non posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità. Resta onere del giudice valutare il livello di coinvolgimento del proposto, la tendenza del gruppo a mantenere intatta la capacità operativa e i comportamenti denotanti l’abbandono delle logiche criminali.

Il Fatto

Il ricorrente era destinatario della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, applicata con provvedimento del 20 ottobre 2012 e successivamente rimodulata nella durata con decreto del 15 marzo 2019. A seguito di sospensione dovuta a restrizione carceraria, il Tribunale aveva disposto che si desse corso all’esecuzione della misura; la Corte d’appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, aveva confermato il provvedimento con decreto del 12/12/2025.

Avverso tale decreto il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per l’omesso accertamento dell’attualità della pericolosità sociale. Sosteneva di essere stato assolto dal reato associativo e condannato per condotte estorsive commesse per scopi personali, di essere detenuto dal marzo 2016 e di essere stato ammesso alla detenzione domiciliare, in ragione della regolare condotta e dell’età avanzata. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha richiamato il consolidato insegnamento secondo cui, ai fini dell’applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, dimostrata l’appartenenza, non è necessaria alcuna particolare motivazione sull’attualità della pericolosità. Questa può essere esclusa solo nel caso di recesso dall’associazione, di cui occorre acquisire positivamente la prova; non bastano i riferimenti al tempo trascorso dall’adesione o dalla partecipazione ad attività associative.

Tale orientamento valorizza la struttura delle mafie storiche, caratterizzata dal carattere permanente dell’affiliazione, che può essere rescissa solo con un atto di chiara dissociazione emergente da specifici elementi di prova e non desumibile dal mero decorso del tempo unitamente all’inattività criminale del proposto. Le Sezioni Unite n. 111 del 2017 hanno ammesso la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo, purché verificata alla luce degli elementi di fatto del caso concreto e non posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità.

Resta l’onere del giudice di accertare l’attualità della pericolosità in rapporto a tre indicatori: il livello di coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo, la tendenza del gruppo a mantenere intatta la capacità operativa e la manifestazione, nell’intervallo temporale, di comportamenti denotanti l’abbandono delle logiche criminali. Va valutato anche l’apprezzabile periodo di detenzione subito e l’eventuale emergere di elementi favorevoli.

Nel caso concreto il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di tali principi: il prevenuto non ha mai dato segnali di reale dissociazione né rinnegato gli ideali mafiosi, continuando a dichiararsi estraneo ai reati. Il giudice penale, pur tenendo conto dell’assoluzione per il reato associativo relativo al periodo successivo alla condanna definitiva, ha ritenuto perdurante la pericolosità, applicando gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La Corte ha quindi escluso che la motivazione fosse apparente o mancante e ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *