Inammissibilità del ricorso per memoria tardiva e censure di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 33248 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La memoria difensiva depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza, da computarsi interi e liberi con esclusione del dies a quo e del dies ad quem, è irricevibile ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. È inammissibile il ricorso per cassazione che, anziché muovere censure di legittimità, prospetti un diverso apprezzamento del compendio probatorio o solleciti una più favorevole valutazione della pena. La contestata recidiva reiterata e specifica, pur non comportando aumento di pena per il bilanciamento in equivalenza con le attenuanti generiche, produce l’effetto di escludere la declaratoria di prescrizione nei termini di legge. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Due imputati ricorrono con atti separati avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la loro penale responsabilità per il delitto di furto in abitazione in concorso. La vicenda riguarda un fatto commesso il 23 maggio 2014.

Avanti alla Corte di cassazione, uno dei difensori deposita una memoria il 4 luglio 2025, quando il termine di quindici giorni prima dell’udienza era già spirato. I ricorsi articolano motivi incentrati sulla prescrizione del reato, sulla valutazione delle prove e sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’esame della memoria difensiva, rilevandone l’irricevibilità. Il termine di quindici giorni prima dell’udienza stabilito dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. deve essere computato interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo sia del dies ad quem. Il deposito del 4 luglio 2025 risulta quindi tardivo. Sul punto la Corte richiama i precedenti Sez. 7 n. 23092 del 2015, Sez. 3 n. 30333 del 2021, Sez. 1 n. 28299 del 2019 e Sez. 4 n. 49392 del 2018.

Quanto al primo motivo del ricorrente, la Corte osserva che il primo giudice ha effettivamente ritenuto la contestata recidiva reiterata e specifica, pur non operando il relativo aumento di pena per il bilanciamento in termini di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche. Per effetto di tale recidiva, il termine di prescrizione del reato, commesso il 23 maggio 2014 e pari a tredici anni e sei mesi considerata l’interruzione, non è decorso. Il motivo è dunque manifestamente infondato.

Il secondo motivo del medesimo ricorrente e il primo motivo del coimputato prospettano entrambi un diverso apprezzamento della prova, in particolare del riconoscimento operato dagli agenti. La Corte rileva che la sentenza impugnata ha esplicitato le ragioni dell’attendibilità, con motivazione congrua e logica. Le censure non muovono reali vizi di legittimità e sollecitano un riesame non consentito, come chiarito da Sez. 2 n. 46288 del 2016.

Il terzo motivo del primo ricorrente e il secondo del coimputato investono la mancata concessione delle attenuanti generiche con prevalenza e la misura della pena. La Corte rileva che le attenuanti sono state concesse e bilanciate in equivalenza con la recidiva qualificata, e che i ricorsi non contengono effettive censure agli argomenti del giudice di merito, ma solo generiche sollecitazioni a una valutazione più favorevole.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo i richiami a Corte cost. n. 186 del 2000 e Sez. 1 n. 30247 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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