Inammissibile il ricorso che non critica la motivazione d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 32721 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice d’appello, senza muovere specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, è inammissibile. La funzione di legittimità non consente la mera reiterazione dei profili di merito. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo delle cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello. Il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la prescrizione solo ove il ricorso sia ammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello ha confermato, in parziale riforma della decisione di primo grado, la condanna per il reato di furto aggravato di cui agli art. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., rideterminando la pena. Propone tre motivi: la contraddittorietà della motivazione sull’affermazione di responsabilità, il vizio motivazionale sull’applicazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose e la censura sulla quantificazione del danno morale liquidato alla parte civile. Nel giudizio di legittimità la parte civile deposita memoria, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché articolato con motivi non deducibili in sede di legittimità. Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della corte territoriale, limitandosi a prospettazioni già vagliate e disattese. Richiamando il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione (Sez. VI n. 8700 del 2013; Sez. Un. n. 8825 del 2016), il Collegio ribadisce che la doglianza deve contenere una specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Nel merito delle censure, i giudici d’appello avevano dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità del prevenuto, valorizzando la convergenza di una pluralità di indizi e l’assenza di plausibili ricostruzioni alternative. L’identificazione era fondata sui filmati acquisiti dalla polizia giudiziaria e sul raffronto tra le fattezze della persona ripresa e il cartellino fotosegnaletico. L’osservazione difensiva secondo cui il prevenuto non è ripreso nell’atto di impossessarsi della refurtiva non è dirimente: nulla esclude che abbia modulato la condotta per non essere ripreso.
Manifestamente infondato è anche il motivo sull’aggravante della violenza sulle cose, che sussiste, secondo il consolidato orientamento di legittimità, anche quando l’energia fisica sia rivolta verso lo strumento posto a protezione della res, purché sia prodotta una conseguenza su di esso (Sez. V n. 20476 del 2018; Sez. V n. 11720 del 2019). Infondato, infine, il motivo sulla liquidazione del danno non patrimoniale, affidato ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, incensurabili in sede di legittimità quando contengano l’indicazione di congrue ragioni del processo logico adottato (Sez. V n. 9182 del 2007).
Quanto alla prescrizione, il reato commesso nel marzo 2018 non era estinto all’atto della sentenza impugnata né lo è al momento della decisione, ricadendo sotto la disciplina della c.d. riforma Orlando. La Corte esclude comunque di poter rilevare in questa sede la prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, poiché l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo delle cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 32 del 2000, De Luca; conformi Sez. Un. n. 23428 del 2005, Bracale, e Sez. Un. n. 19601 del 2008, Niccoli). Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento della sanzione pecuniaria e alla rifusione delle spese della parte civile.
Nota della Redazione
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