Ricorso inammissibile se non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 4876 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il giudice di legittimità può verificare la sussistenza dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non sostituire alla valutazione del giudice di merito, se congrua e non illogica, una propria e diversa valutazione delle prove o della loro gravità. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado e, in appello, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza, mantenendo la qualificazione giuridica del delitto di furto, l’applicazione della recidiva e il relativo trattamento sanzionatorio. La condanna riguarda reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.
Contro la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illogicità della motivazione su due punti: la mancata derubricazione del furto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e la mancata disapplicazione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che li ha esaminati e respinti con motivazione congrua e non illogica.
Quanto alla mancata derubricazione, la sentenza di appello ha escluso l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni osservando che il ricorrente non ha mai quantificato le proprie pretese economiche e ha sottratto beni di valore molto superiore a quello eventualmente ipotizzabile. Sul punto il ricorso non muove alcuna censura logica, ma oppone una diversa lettura dei fatti.
Sulla recidiva, la Corte di appello ne ha ribadito la sussistenza valorizzando la marcata insofferenza del ricorrente al rispetto delle regole, dimostrata dalla commissione degli altri reati contestati. Anche qui il ricorso propone una rivalutazione, non un vizio di motivazione.
La Corte ricorda quindi il perimetro del sindacato di legittimità: può essere verificata la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può essere sostituita alla valutazione del giudice di merito, se non viziata, una diversa valutazione dei fatti o della loro gravità, secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e da Sez. III n. 17395 del 2023.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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