Risposta telefonica non è confessione, errore dispositivo emendabile (Cass. pen. Sez. 1 n. 19925 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra dichiarazione autoindiziante ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen. la circostanza che l’imputato abbia risposto a una chiamata dell’operante di polizia giudiziaria sull’utenza oggetto di indagine: si tratta di mera percezione diretta di un dato fattuale, non dell’assunzione di informazioni verbalizzate provenienti dall’indagato. L’eventuale difformità tra la pena indicata in motivazione e quella riportata nel dispositivo, ove emerga con evidenza il carattere meramente materiale dell’errore, è emendabile dalla Corte di cassazione mediante annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena.
Il Fatto
Il Tribunale di Enna aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 660 cod. pen. per aver molestato la persona offesa con numerose chiamate anonime, condannandolo alla pena di tre mesi di arresto, con sospensione condizionale e risarcimento dei danni alla parte civile. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato ai Carabinieri in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen., e, con il secondo, l’errore nella dosimetria sanzionatoria, essendo la pena di tre mesi indicata nel dispositivo difforme da quella di due mesi risultante dalla motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che la sentenza impugnata non richiamava alcuna dichiarazione autoaccusatoria resa dall’imputato, fondando l’affermazione di responsabilità su elementi autonomi: l’utenza risultava intestata alla sorella dell’imputato; la disponibilità di fatto del telefono era stata desunta dal fatto, riferito in dibattimento dall’operante, che, contattato quel numero, aveva risposto proprio l’imputato. Tale evenienza, ha precisato la Corte, non costituisce dichiarazione autoindiziante, ma percezione diretta di un dato fattuale da parte del poliziotto, non assumendo la forma di informazioni verbalizzate provenienti dall’indagato. Ha infine escluso rilevanza all’assoluzione per le pregresse denunce, essendo il riferimento ai rapporti tra le parti meramente contestualizzante.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. Il tenore della motivazione dimostrava che il Tribunale aveva determinato la pena base in tre mesi di arresto, riducendola a due per la concessione delle attenuanti generiche. Il richiamo alla pena di tre mesi nel dispositivo integrava un mero errore materiale, emendabile in sede di legittimità.
La Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in due mesi di arresto, e ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso. Ha infine condannato l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione da parte del Tribunale di Enna.
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Nota della Redazione
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