Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 4874 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproponga i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile, perché non assolve all’onere di indicare uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. e si risolve nella richiesta di una diversa valutazione delle prove. La Corte di legittimità può verificare la sussistenza di una manifesta illogicità, carenza o contraddittorietà della motivazione, ma non può sostituire alla valutazione del giudice di merito, se non viziata, una propria autonoma lettura dei fatti o della loro gravità. È manifestamente infondata la doglianza sull’esclusione dell’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. quando la non particolare tenuità del fatto risulti motivata in modo non illogico. Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena prossima ai minimi edittali sono insindacabili se sorretti da motivazione adeguata.

Il Fatto

Un imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 12 aprile 2024, che ha confermato la condanna di primo grado alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 165.000 di multa. I reati contestati riguardano l’impiego di numerose lavoratrici straniere munite solo di permesso di soggiorno per motivi turistici, accertato in due distinte occasioni.

Il ricorrente deduce il vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, per travisamento della prova e assenza di motivazione, contestando la valorizzazione di alcune testimonianze e il mancato esame di dichiarazioni ritenute rilevanti in chiave difensiva. Deducela inoltre la nullità della sentenza per l’omessa assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e la carenza di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dall’onere di specificità del ricorso per cassazione. I motivi di merito sono inammissibili perché si limitano a ripetere le censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Quest’ultima, osserva la Corte, ha esaminato detti motivi e li ha ritenuti infondati con motivazione sufficiente e non illogica.

Quanto al merito, la Corte rileva che la condanna è sostenuta da elementi probatori legittimamente valorizzati, in particolare dall’osservazione diretta di due ufficiali di polizia giudiziaria circa il comportamento delle lavoratrici, palesemente intente ad accompagnare i clienti. Risulta evidentemente irrilevante il mancato rinvenimento di contratti di lavoro, stante la illiceità della loro assunzione.

Il ricorso non indica alcuna manifesta illogicità, carenza o contraddittorietà della motivazione impugnata. Esso chiede invece una diversa valutazione del significato e della rilevanza delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con i principi giurisprudenziali richiamati, secondo cui la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione del giudice di merito, se non viziata, una propria diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U n. 6402 del 30/04/1997; Sez. 3 n. 17395 del 24/01/2023).

Gli altri motivi sono manifestamente infondati. L’esclusione dell’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è stata motivata, in modo non illogico, con la valutazione di non particolare tenuità del fatto, in quanto ripetuto in due diversi locali. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ampiamente motivato con riferimento alla condotta non collaborativa dell’imputato, ai suoi precedenti penali e all’assenza di elementi valutabili positivamente. L’omesso contenimento della pena nei minimi edittali, pur essendo stata irrogata una pena prossima ad essi e ben inferiore alla media edittale, è stato implicitamente motivato con il ripetuto richiamo alla gravità dei fatti e alla personalità dell’imputato, in conformità al principio secondo cui la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo (Sez. 4 n. 21294 del 20/03/2013).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 186 del 13.06.2000 e in mancanza di elementi per ritenere la buona fede, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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