Inammissibile il ricorso che critica la motivazione su questioni di diritto (Cass. pen. Sez. VI n. 38323 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, nemmeno quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente errata. In tale ipotesi il ricorrente deve dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge, perché il vizio attiene all’interpretazione della norma e non alla ricostruzione del fatto. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude al giudice di legittimità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la proposizione del ricorso. Le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, accertato nel luglio 2017. La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna con sentenza del 09.01.2025.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la mancata traduzione in lingua comprensibile del verbale di domicilio dichiarato, con conseguente nullità degli atti successivi. La questione era già stata sollevata in appello e respinta. Il ricorrente censurava gli argomenti con cui la Corte territoriale aveva rigettato la doglianza.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorso, osserva la Corte, si incentra essenzialmente nella critica della motivazione della risposta data dal giudice di appello alla questione di diritto sollevata dalla difesa, restando invece silente sulla rilevanza e sulla fondatezza della questione stessa.

Il Collegio richiama il principio per cui i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto. Ciò vale non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo in tale ipotesi necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge. Sul punto la Corte invoca le Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020.

Nel caso concreto l’imputato, nella stessa data e due ore prima, aveva effettuato davanti al giudice della convalida dell’arresto una precedente elezione di domicilio di contenuto identico, alla presenza di un interprete e del difensore di fiducia. Il ricorrente non ha spiegato perché la dedotta nullità avrebbe dovuto viziare gli atti successivi, stante la valida dichiarazione di domicilio di egual contenuto effettuata in precedenza.

La Corte aggiunge che le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, richiamando le Sezioni Unite n. 12778 del 27.02.2020. La dichiarazione di domicilio resa nell’udienza di convalida era quindi destinata a operare solo all’atto della scarcerazione.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’inammissibilità preclude di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato eventualmente maturata successivamente alla proposizione del ricorso. Il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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