Spese di lite nel giudizio di rinvio per ingiusta detenzione e soccombenza (Cass. pen. Sez. III n. 20737 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali nell’ambito del procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, il giudice del rinvio, quando la causa gli sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, e non ai singoli gradi del giudizio e al loro risultato. Ne consegue che la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda e non configura quella soccombenza reciproca che legittima la compensazione delle spese di lite tra le parti. La parte che abbia visto accolto, in sede di legittimità, il motivo relativo alla regolamentazione delle spese ha diritto alla rifusione delle spese anche per tale fase, secondo una valutazione unitaria di tutti i gradi del giudizio.
Il Fatto
La vicenda origina da un procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione. In sede di legittimità, la Sezione Quarta della Corte di cassazione, con sentenza rescindente, aveva accolto il secondo motivo del ricorso della parte istante, relativo proprio alla compensazione delle spese dei giudizi di merito, e il terzo motivo, concernente la quantificazione dell’indennizzo.
In sede di rinvio, la Corte di appello di Torino ha rideterminato l’indennizzo in misura superiore e ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese dei due gradi di merito. Ha invece disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, ravvisando una reciproca, parziale soccombenza. Avverso tale ordinanza la parte istante ricorre per cassazione, deducendo violazione degli artt. 314 cod. proc. pen., 92 e 93 cod. proc. civ. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Il principio di riferimento è quello della soccombenza valutata sull’esito complessivo del processo, già affermato dalla Sez. III n. 20904 del 2017: il giudice del rinvio non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase, ma in relazione all’esito finale della lite.
Su questa linea si colloca anche la Sez. IV n. 847 del 2021, richiamata dalla Corte, secondo cui la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda e la conseguente soccombenza reciproca legittimante la compensazione.
Nel caso concreto, la sentenza rescindente aveva ritenuto infondato il primo motivo, vertente sul periodo detentivo anteriore al riconoscimento del beneficio dell’affidamento in prova, e fondati il secondo e il terzo motivo. Il giudice di legittimità aveva quindi già escluso che il provvedimento impugnato potesse considerarsi di accoglimento parziale: la domanda era stata accolta, pur con indennizzo inferiore al richiesto.
Pertanto, il giudice del rinvio ha errato nel disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità: non vi è stata alcuna reciproca soccombenza, e la parte ricorrente è risultata vittoriosa nel merito all’esito globale del processo. La Corte, di conseguenza, annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle spese sostenute nella precedente fase di legittimità e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Torino, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
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Nota della Redazione
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