Sospensione pena pecuniaria: competenza del tribunale di sorveglianza e contraddittorio (Cass. pen. Sez. I n. 6250 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, inflitta congiuntamente alla pena detentiva e in presenza di affidamento in prova al servizio sociale, rientra nella competenza funzionale del tribunale di sorveglianza, non del giudice dell’esecuzione. Essa costituisce un’anticipazione di natura cautelare degli effetti della decisione di cui all’art. 47, comma 12, Ord. pen., devoluta allo stesso giudice competente per il provvedimento definitivo. Il tribunale di sorveglianza, investito dell’istanza, deve provvedervi secondo lo schema del procedimento di sorveglianza, instaurando il contraddittorio ai sensi degli artt. 678, comma 1, e 666 cod. proc. pen., e non può limitarsi a confermare il diniego senza esplicitare le ragioni del rigetto.
Il Fatto
Il Magistrato di Sorveglianza aveva applicato in via provvisoria la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, provvedendo contestualmente anche sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, rigettandola nel merito.
Il condannato proponeva richiesta di modifica delle prescrizioni e doglianza sul diniego della sospensione della pena pecuniaria. Il Tribunale di Sorveglianza di Potenza, ritenuta la mancata opposizione, confermava la decisione, provvedendo in camera di consiglio senza formalità e autorizzando gli spostamenti richiesti. Ricorreva allora il difensore, deducendo la violazione dell’art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. per mancata fissazione dell’udienza e per omessa motivazione sulla sospensione della pena pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta innanzitutto la qualificazione della richiesta del condannato. Con riferimento alla modifica delle prescrizioni, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse: il Tribunale, pur procedendo inaudita altera parte, aveva integralmente accolto le esigenze difensive, autorizzando gli spostamenti negli esatti termini richiesti. L’effetto perseguito era già stato conseguito.
Quanto alla sospensione della pena pecuniaria, la Corte richiama il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 12775 del 6/3/2019; Sez. 1, n. 18720 del 12/12/2017, dep. 2018): l’art. 47, comma 12, Ord. pen. attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza, di natura funzionale, a conoscere della domanda di estinzione della pena pecuniaria. La relativa decisione può formare oggetto di anticipazione cautelare mediante provvedimento di sospensione, rimessa allo stesso giudice chiamato ad adottare il provvedimento definitivo.
La Corte rileva una contraddizione nell’ordinanza impugnata: il Tribunale dapprima afferma che la sospensione della pena pecuniaria è materia estranea al giudizio di opposizione, ma poi dichiara di condividere la motivazione del diniego formulato in sede di applicazione provvisoria della misura. Così facendo, il Tribunale ha di fatto ritenuto che il rigetto provenisse da autorità competente: l’atto di impugnazione avrebbe allora dovuto essere qualificato come opposizione, con conseguente necessità del contraddittorio.
In ogni caso, il Tribunale era stato espressamente investito dell’istanza di sospensione, materia rientrante nella sua competenza. Avrebbe dovuto prenderla in considerazione secondo il procedimento di sorveglianza e valutarla nel merito. La motivazione è pertanto carente, perché replica quella del Magistrato di Sorveglianza senza esplicitare le ragioni della condivisione rispetto alle doglianze difensive.
L’ordinanza è dunque annullata limitatamente alla sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per nuovo giudizio, sia sull’instaurazione del contraddittorio sia sul merito dell’istanza. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.