Ricorso inammissibile se non critica la motivazione riprodotta parzialmente (Cass. civ. Sez. III n. 21085 del 27.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che assuma come oggetto della critica una motivazione della sentenza riprodotta nel ricorso solo parzialmente, omettendo la parte che contiene il principio di diritto posto a fondamento della decisione, è inammissibile per difetto di correlazione tra il motivo e la ratio decidendi. L’onere di specifica indicazione e di puntuale censura della motivazione impugnata non è assolto quando il ricorrente appunta le proprie doglianze su un frammento non decisivo, lasciando del tutto incontestato il passaggio argomentativo che giustifica l’esito del giudizio di merito. Il motivo è quindi inammissibile alla stregua del consolidato orientamento che impone la correlazione tra il vizio dedotto e la motivazione effettivamente resa dal giudice del merito.
Il Fatto
La vicenda muove da un ricorso monitorio della società proprietaria di un immobile concesso in locazione per uso commerciale. La conduttrice aveva ceduto il ramo di azienda a una società, che il Tribunale aveva già attinto con provvedimento di convalida di sfratto per morosità e decreto ingiuntivo. Il Tribunale emetteva altro decreto ingiuntivo anche nei confronti della conduttrice originaria, quale cessionaria e coobbligata, per canoni scaduti e da scadere.
La conduttrice proponeva opposizione, chiedendo in via subordinata la manleva e la rivalsa nei confronti della società cessionaria, chiamata in causa. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sulla pretesa monitoria, ma rigettava la domanda di manleva. La Corte d’appello, pur correggendo la declaratoria di nullità della chiamata di terzo, confermava il rigetto per difetto di prova dell’obbligo di rimborso. La conduttrice ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente articola un unico motivo, denunciando falsa applicazione dell’art. 437 cod. proc. civ. e violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nonché falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Rileva che la corte territoriale, preso atto della mancata costituzione della società appellata, avrebbe dovuto esercitare i propri poteri istruttori, ordinando il deposito del fascicolo ritirato dalla parte non costituita.
La Corte rileva che l’illustrazione del motivo prende a oggetto di critica la motivazione della sentenza per come riprodotta nel ricorso. La lettura del provvedimento impugnato mostra però che la vera motivazione — quella successiva alla parte riprodotta — risulta del tutto priva di censura. In quella porzione la sentenza assume come giustificazione della decisione, evocando un precedente, che la domanda di condanna della terza chiamata non è provata e va rigettata.
È proprio l’applicazione di quel principio di diritto che ha sorretto la decisione. Il motivo, invece, non rivolge alcuna critica a esso. Il percorso argomentativo sviluppato dal ricorrente risulta quindi non correlato alla motivazione effettivamente resa. La dubbia evocazione dell’art. 437 cod. proc. civ. non vale a colmare il difetto.
Ne deriva l’inammissibilità del motivo, alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito da Cass. Sez. Un., n. 7074 del 2017. All’inammissibilità non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, in difetto di difese della società intimata, ma consegue la declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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