Definizione agevolata e cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 1532 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria, con deposito della domanda e prova del versamento degli importi dovuti, in mancanza di diniego dell’Amministrazione, determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 118 del 2019, convertito in legge. Nel giudizio così estinto le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione. La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere esclude la debenza del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per insussistenza dei relativi presupposti.
Il Fatto
La contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale due avvisi di accertamento sintetico ai fini Irpef, per gli anni di imposta 2007 e 2008, fondati sul c.d. redditometro e su beni indice, oltre che su tre incrementi patrimoniali realizzati in anni anche successivi a quelli accertati. I giudici di primo grado avevano accolto i ricorsi per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. L’Amministrazione finanziaria ha proposto appello e la Commissione tributaria regionale, riuniti i gravami, li ha respinti, ritenendo infondata la doglianza sul contraddittorio ma condividendo, nel merito, l’impostazione dei primi giudici.
Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistito dalla contribuente con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità la controricorrente ha depositato la documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, in data anteriore alla camera di consiglio, la contribuente ha depositato la documentazione attestante la definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 118 del 2019, convertito in legge, e segnatamente la domanda di definizione, la comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta il deposito e la prova del pagamento degli importi dovuti, avvenuto nel 2019, per ciascuno dei due avvisi oggetto di causa.
Il quadro normativo di riferimento è richiamato nei commi 10, 12 e 13 del citato art. 6. Il comma 10 disciplina la sospensione del processo su richiesta del contribuente; il comma 12 regola la notifica dell’eventuale diniego della definizione e la sua impugnabilità; il comma 13 prevede che, in mancanza di istanza di trattazione, il processo sia dichiarato estinto con decreto del Presidente, con le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Alla luce di tali disposizioni, del deposito della documentazione attestante la rituale definizione agevolata e dell’assenza di diniego, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere. La definizione intervenuta assorbe, dunque, l’esame dei tre motivi di ricorso, che restano non scrutinati.
Quanto alle spese, il Collegio applica il criterio dell’art. 6, comma 13 e precisa che esse restano a carico di chi le ha anticipate, non dovendo essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione per cessazione della materia del contendere, richiamando sul punto Cass. n. 21826/2020. Infine, ravvisata l’estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata, dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, richiamando Cass. n. 31732/2018, Cass. n. 8184/2020 e Cass. n. 39284/2021.
Nota della Redazione
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