Sanzioni sostitutive e motivi nuovi in appello: la richiesta tardiva è inammissibile (Cass. pen. Sez. 2 n. 7993 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il quadro normativo di cui all’art. 20-bis cod. pen. e all’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal D.Lgs. n. 31/2024, deve essere interpretato nel senso che la richiesta di sostituzione della pena detentiva deve essere formulata con i motivi di appello; nei motivi nuovi o nelle memorie, invece, l’imputato può esclusivamente esprimere il consenso alla sostituzione. Ne consegue che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia considerato una richiesta di sanzioni sostitutive formulata tardivamente, in quanto l’eventuale accoglimento non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di rinvio. È altresì inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso che riproponga la valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio rileva in sede di legittimità solo se la sua violazione si traduca in una illogicità manifesta e decisiva della motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa al primo imputato e confermato la condanna per i reati di truffa ed estorsione. I due imputati avevano proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge. Il difensore del primo imputato, in particolare, lamentava l’omessa considerazione, da parte dei giudici del gravame, della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen., formulata solo nelle conclusioni scritte in vista dell’udienza di appello. Il secondo imputato contestava, tra l’altro, la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado e la valutazione di attendibilità della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo imputato e rigettato quello del secondo, enunciando principi di diritto di particolare interesse in materia di sanzioni sostitutive. In relazione al motivo concernente l’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive, la Corte ha rilevato che la richiesta era stata avanzata solo nelle conclusioni scritte depositate in vista dell’udienza di appello, successivamente al termine per i motivi nuovi. L’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel consentire all’imputato di esprimere il consenso alla sostituzione nei motivi nuovi e nelle memorie entro quindici giorni dall’udienza, va letto in combinato disposto con l’art. 597 cod. proc. pen., che circoscrive la cognizione del giudice di appello ai punti investiti dai motivi: la questione dell’applicabilità delle sanzioni sostitutive può essere affrontata solo se oggetto di specifico motivo di appello principale, mentre nei motivi nuovi è possibile unicamente manifestare il consenso richiesto dall’art. 58 della legge n. 689/1981.
La richiesta tardiva era, quindi, inammissibile, e il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non l’aveva considerata è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto l’eventuale annullamento non produrrebbe alcun esito favorevole.
Quanto alla discrasia tra dispositivo e motivazione, la Corte ha chiarito che l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado era un lapsus calami evidente, emendabile con lo strumento della correzione ex art. 130 cod. proc. pen., anche da parte del giudice di appello ai sensi dell’ultimo periodo della norma. I motivi concernenti la valutazione delle prove e la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio sono stati ritenuti inammissibili in quanto meramente riproduttivi di doglianze già vagliate dai giudici di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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