Inammissibile il ricorso che preclude il rilievo della prescrizione sopravvenuta (Cass. pen. Sez. VII n. 10591 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il rilievo della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata. Il vizio di motivazione censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Il sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto: la Corte di cassazione si limita a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 480 cod. pen. La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza dell’11/04/2024, ha confermato la pronunzia di condanna. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.

I motivi hanno investito l’elemento psicologico con riferimento agli artt. 42 e 43 cod. pen., la violazione della legge penale e del codice deontologico, l’art. 131-bis cod. pen. e la determinazione della pena. Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi, qualificandoli anzitutto come generici. Nel merito, li ha ritenuti manifestamente infondati, ricordando che il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.

Il Collegio ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 47289 del 2003, secondo cui l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto. Il sindacato demandato alla Corte, per espressa volontà del legislatore, si limita a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Su questa base la Corte ha escluso che la motivazione impugnata presenti alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dall’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.

Quanto al quinto motivo, la Corte ha ricostruito il computo del termine di prescrizione. La data del commesso reato è quella del 29 settembre 2016; il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei, con scadenza al 29 marzo 2024. A tale termine vanno aggiunti 210 giorni di sospensione, dal 20 aprile 2023 al 16 novembre 2023, per l’adesione all’astensione. Il termine massimo risulta così fissato al 29 ottobre 2024, dopo l’emissione della sentenza di secondo grado.

Su questo punto la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sezioni Unite n. 32 del 2000). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *