Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e non correlati alla sentenza impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 30708 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproponga censure di insufficienza e contraddittorietà della motivazione già vagliate e disattese dal giudice di appello, senza correlarsi alle argomentazioni della decisione impugnata, è inammissibile per aspecificità. La mancanza di specificità del motivo va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche come mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, che non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Il motivo che prefigura una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie resta estraneo al sindacato di legittimità, in difetto di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Il Fatto

Il ricorrente propone un unico motivo avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, deducendo il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Si duole, in particolare, del fatto che i giudici di appello non avrebbero esplicitato le ragioni per le quali i singoli motivi di appello proposti dalla difesa avrebbero dovuto essere rigettati, mostrandosi così generici.

La questione arriva davanti alla Corte di cassazione come doglianza sulla tenuta motivazionale della decisione di secondo grado.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII penale dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo, osserva la Corte, prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito.

Le doglianze difensive non sono scandite da specifica criticità delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Esse prefigurano, piuttosto, una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Il motivo è inoltre manifestamente infondato, perché riferito a un’asserita insufficienza e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato. La Corte richiama le considerazioni espresse alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il quadro probatorio consentiva di ritenere configurabile il reato ascritto.

La Corte ribadisce che la mancanza di specificità del motivo dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità. Sul punto è richiamato il precedente Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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