Inammissibile il ricorso che ripropone motivi rinunciati nel concordato in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 30706 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concordato in appello la dichiarazione con cui l’imputato rinuncia ai motivi sulla responsabilità non è suscettibile di revoca, neppure implicita, e perde effetto, ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., solo nel caso di mancato accoglimento della proposta di pena concordata. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi rinunciati, contesti la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o prospetti vizi di determinazione della pena non trasfusi in una sanzione illegale perché fuori dei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Ammissibili restano le doglianze sulla formazione della volontà di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta al ricorrente in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per i reati di cui agli art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo ha eccepito il vizio di motivazione sulla formazione del consenso, sul presupposto che fosse viziato quello prestato in precedenza e che lo stesso fosse stato poi rinunciato; il secondo ha contestato il mancato proscioglimento.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. La Corte richiama la propria affermazione condivisa (Sez. 2, n. 43893 del 04.11.2021, Rv. 282312), secondo cui, nel concordato in appello, la dichiarazione di rinuncia dell’imputato ai motivi sulla responsabilità non è suscettibile di revoca, neppure implicita. Essa perde effetto, ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., solo se la proposta di pena concordata non viene accolta.

La Corte aggiunge che l’impedimento di salute allegato consisteva in una frattura alla mano, circostanza non idonea a incidere sulla sfera psichica del ricorrente e, dunque, sulla validità della volontà espressa.

Anche il secondo motivo è inammissibile. Sul punto la Corte richiama l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22002 del 10.04.2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23.10.2019, dep. 2020, Rv. 278170). In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi di determinazione della pena che non si siano trasfusi in una sanzione illegale, perché fuori dei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Le censure proposte, di carattere palesemente rivalutativo, non rientrano tra quelle consentite in sede di legittimità.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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