Inammissibile ricorso contro sentenza ex art 599 bis su motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. VII n. 30709 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concordato sui motivi di appello disciplinato dall’art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il potere dispositivo riconosciuto alla parte non limita la cognizione del solo giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ovvero la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Sono invece ammissibili le doglianze relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. La preclusione opera anche per le questioni rilevabili d’ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.
Il Fatto
Il difensore di fiducia del ricorrente proponeva appello avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro. Nel giudizio di secondo grado le parti accedevano al concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi e indicazione della pena concordata.
Avverso la sentenza emessa all’esito di tale accordo il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione. Si doleva del difetto di motivazione sulla valutazione delle risultanze istruttorie e del difetto probatorio ex art. 530, cpv, cod. proc. pen., sostenendo che non vi era prova certa della finalizzazione della detenzione dello stupefacente alla cessione a terzi. In subordine chiedeva la riqualificazione del fatto a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03.08.2017, che ha inserito l’art. 599-bis cod. proc. pen. La norma consente alla Corte d’appello di provvedere in camera di consiglio quando le parti, nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., dichiarino di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, rinunciando agli altri.
Il Collegio individua il perimetro dei vizi deducibili in cassazione. È ammissibile il ricorso che investa la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale o il contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., come affermato da Sez. 2, n. 30990 del 01.06.2018.
La Corte richiama quindi il principio secondo cui è inammissibile il ricorso relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. Il potere dispositivo riconosciuto dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen. non si esaurisce nella limitazione della cognizione del giudice di secondo grado, ma spiega effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04.06.2018).
Quanto alla mancata valutazione della qualificazione giuridica del fatto, il Collegio osserva che l’accordo sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. Il principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato, che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez. 6, n. 41254 del 04.07.2019).
Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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