Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e doppia conforme (Cass. pen. Sez. II n. 38230 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo per la genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la carenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione; quest’ultima, ignorando le esplicitazioni del giudice censurato, cade nel vizio di aspecificità e determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In presenza di doppia conforme, la sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo e il giudice di appello non è tenuto ad analizzare dettagliatamente ogni deduzione delle parti, essendo sufficiente che illustri in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento; devono pertanto considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive, pur non espressamente confutate, logicamente incompatibili con la decisione adottata. Il vizio di motivazione sussiste solo quando la critica su una delle valutazioni disarticoli uno dei nuclei di fatto essenziali dell’impianto decisorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17 febbraio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 2 luglio 2024 all’esito di rito abbreviato, per reati in materia di rapina e lesioni aggravate, con sostituzione della pena detentiva nella detenzione domiciliare.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, articolando dieci motivi: i primi quattro incentrati sulla affermazione di responsabilità ritenuta fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa; il quinto e il sesto sulla qualificazione del fatto quanto alla detenzione del taglierino e all’esclusione del giustificato motivo; dal settimo al decimo sul trattamento sanzionatorio, sull’attenuante del danno di speciale tenuità, sull’attenuante costituzionale e sul regime delle circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità; la difesa ha depositato memoria di replica.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce innanzitutto i principi generali sull’onere di specificità dell’impugnazione. Richiamando le Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016 e Sezioni Unite n. 24591 del 16.07.2020, ribadisce che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure d’appello, contestando in termini assertivi e apodittici la correttezza della sentenza, senza critica puntuale al provvedimento.
Quanto alla doppia conforme, la Corte riprende l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 6682 del 04.02.1992 e di successive pronunce di legittimità: la sentenza di appello si salda con quella di primo grado formando un unico complessivo corpo argomentativo. Il giudice di appello, in tal caso, non deve compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni, essendo sufficiente una valutazione globale e logicamente adeguata.
Applicando tali principi, i primi quattro motivi sono ritenuti non solo reiterativi delle argomentazioni d’appello, ma anche evidentemente aspecifici: non si confrontano con gli argomenti del provvedimento impugnato, che ha invece esaminato e confutato le deduzioni difensive in modo articolato e privo di aporie, ricostruendo gli elementi a carico, la dinamica dei fatti, l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la documentazione medica.
Analogamente il quinto e il sesto motivo, sul giustificato motivo legato allo stato di soggetto senza fissa dimora, sono dichiarati aspecifici, poiché non si confrontano con la motivazione della Corte di appello che ha escluso la possibilità di detenere l’arma solo in ragione di tale condizione, non riscontrata, e ha concluso per la strumentalità della condotta rispetto alla rapina impropria.
I motivi dal settimo al decimo, sul trattamento sanzionatorio, sono ritenuti reiterativi, in parte aspecifici e manifestamente infondati. La Corte richiama il costante orientamento sul carattere discrezionale della dosimetria della pena, sindacabile solo per mero arbitrio o illogicità, e le Sezioni Unite n. 12778 del 27.02.2020, secondo cui una motivazione specifica è necessaria solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale. Sul danno di speciale tenuità, richiama le Sezioni Unite n. 42124 del 27.06.2024, che, in relazione alla rapina, ne subordinano il riconoscimento alla valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati al patrimonio e alla persona. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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