DASPO: memoria difensiva tempestiva e inversione del termine di convalida (Cass. pen. Sez. III n. 34842 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il destinatario del provvedimento del Questore di divieto di accesso ai luoghi degli incontri sportivi ha un termine di quarantotto ore dalla notifica per esaminare gli atti e depositare memorie o deduzioni davanti al giudice della convalida, analogamente a quello entro cui il P.M. deve richiedere la convalida. Il GIP che adotti l’ordinanza di convalida prima della scadenza di tale termine viola il diritto di difesa, con nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni dell’art. 182 cod. proc. pen. La nullità resta però irrilevante se l’ordinanza sia stata comunque notificata all’interessato e questi non alleghi un concreto e specifico pregiudizio causalmente derivante dall’anticipazione. L’interesse tutelato è quello all’interlocuzione preventiva con il giudice sulle ragioni di illegittimità del provvedimento questorile.

Il Fatto

Il Questore aveva emesso nei confronti del ricorrente un provvedimento — notificato il 17 dicembre 2024 — con cui imponeva per anni sei il divieto di accesso ai luoghi degli incontri di calcio indicati, nonché ai luoghi di sosta, transito o trasporto dei partecipanti e degli spettatori, con obbligo di comparizione presso la Questura trenta minuti prima dell’inizio e trenta minuti dopo il termine di ogni partita della squadra cittadina.

Il GIP del Tribunale di Alessandria aveva convalidato il provvedimento con ordinanza del 18 dicembre 2024. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione del diritto di difesa per essere stata la convalida adottata prima della scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica e senza alcuna valutazione della memoria difensiva depositata successivamente.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama l’orientamento consolidato formatosi nel solco delle sentenze della Corte costituzionale n. 26 del 2007, n. 512 del 2002 e n. 144 del 1997 e delle Sezioni Unite n. 44273 del 27.10.2004. A norma dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, letto in chiave costituzionalmente orientata, al destinatario del DASPO va riconosciuto il termine di quarantotto ore dalla notifica per depositare memorie e deduzioni davanti al giudice della convalida, con la conseguenza che le memorie depositate entro tale termine sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione.

Il collegio osserva poi che la giurisprudenza successiva ha temperato la categoricità del principio: la violazione del termine integra una nullità a regime intermedio, che non inficia la legittimità della convalida ove questa sia stata comunque notificata e l’interessato non alleghi un pregiudizio concreto e specifico. Tale pregiudizio deve riguardare l’interesse all’interlocuzione preventiva con il giudice sulle ragioni di illegittimità del provvedimento del Questore, come chiarito da Sez. III n. 19640 del 1/2/2024.

Applicando i principi al caso concreto, la Corte rileva che il provvedimento questorile fu notificato il 17 dicembre 2024 e che l’ordinanza di convalida è stata emessa il giorno successivo, ben prima della scadenza del termine delle quarantotto ore, senza tenere in alcun conto le articolate deduzioni difensive sulla sussistenza dei presupposti, sulla non corrispondenza tra addebiti procedimentali e fondamento del DASPO, sulla durata dell’obbligo di presentazione e sulla ragionevolezza delle prescrizioni.

Ne consegue l’accoglimento dei primi due motivi, con assorbimento degli ulteriori. L’ordinanza viene annullata con rinvio al Tribunale di Alessandria per una rinnovata deliberazione, mentre l’esecutività del titolo resta travolta dalla decisione; la Corte dispone inoltre la sospensione dell’efficacia del provvedimento questorile limitatamente all’obbligo di presentazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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